Art. 3.
  Chiunque produce,  vende, pone  in vendita o  comunque distribuisce
per  il consumo  vini  con la  denominazione  di origine  controllata
"Atina" e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e
dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 aprile 1999
                                                Il dirigente: Camilla