IL DIRETTORE CENTRALE del demanio del Dipartimento del territorio Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, con il quale viene disciplinata, tra l'altro, l'attivita' di vigilanza sul corretto uso dei beni immobili dello Stato; Considerato che gli incaricati dell'attivita' di vigilanza, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, possono accedere ai fondi ed alle proprieta' dello Stato e dispongono tutti gli accertamenti che ritengono opportuni al fine di evitare usi impropri da parte di terzi non autorizzati o dagli stessi concessionari o locatari dei beni medesimi; Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, che attribuisce le funzioni di polizia giudiziaria agli incaricati del servizio di vigilanza dei fabbricati e terreni demaniali di pertinenza dei canali demaniali; Considerato che l'attivita' di vigilanza disciplinata dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, si affianca a quella prevista dall'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, per cui occorre integrare i documenti di riconoscimento a suo tempo rilasciati al personale addetto al servizio di vigilanza ed esercizio dei canali demaniali dello Stato, nonche' dei fabbricati e terreni demaniali dei canali stessi; Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che consente il rilascio di tessere per l'esercizio di funzioni speciali che restano valide esclusivamente per l'espletamento di dette funzioni, come nella fattispecie in esame; Ritenuta la necessita' di fornire il predetto personale di idonei documenti di riconoscimento in considerazione delle peculiarita' delle funzioni svolte dagli stessi; Decreta: Art. 1. Al personale addetto alle attivita' di vigilanza sui beni immobili dello Stato, elencato nel decreto di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 387, e' rilasciata una tessera personale di riconoscimento di ispettore demaniale avente le caratteristiche indicate nell'allegato al presente decreto. Il personale munito delle predette tessere e' ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, per il servizio di vigilanza dei fabbricati e terreni demaniali di pertinenza dei canali demaniali. La validita' della tessera e' quinquennale, salva una minore durata in relazione a previste scadenze del rapporto di impiego o di servizio o di funzione.