Art. 2.
  Il  fabbricante del  verricello  dovra'  fornire all'acquirente  il
manuale  per l'addestramento  e per  la manutenzione  come prescritto
dalla regole 51 e 52 del cap. III della Solas 74, come emendata.
  Il citato  dispositivo e' soggetto  alle verifiche ed  ai controlli
previsti  dalle  Regole 5  e  48.1  del  cap. III  della  Convenzione
sopracitata e della sez. 6 della parte II della Ris. IMO A. 689(17).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 aprile 1999
                                      Il comandante generale: Ferraro