IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento del territorio
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge del 13 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla  legge 28 febbraio 1997, n.
30,  che  consente   al  Ministero  delle  finanze   di  affidare  in
concessione  la   gestione  dell'attivita'  di   recupero,  deposito,
redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione dei beni mobili
iscritti in pubblici registri, oggetto di provvedimento definitivo di
confisca amministrativa;
  Vista  la legge  24 novembre  1981,  n. 689,  recante modifiche  al
sistema penale;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  del 29  luglio
1992, n.  571, recante le  norme per l'attuazione degli  articoli 15,
ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689;
  Visto il decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, recante il
nuovo codice della strada;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992,
n.  495, recante  il regolamento  di esecuzione  e di  attuazione del
nuovo codice della strada;
  Visto il  decreto legislativo  10 settembre  1993, n.  360, recante
disposizioni correttive ed integrative del codice della strada;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915, recante norme relative allo smaltimento dei rifiuti;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Viste  le circolari  del  Dipartimento del  territorio -  Direzione
centrale del demanio  n. 148/T del 10  agosto 1994 e n.  238/T del 12
settembre 1995;
  Considerato  che  il Ministero  delle  finanze  - Dipartimento  del
territorio   -  Direzione   centrale  del   demanio  per   assicurare
l'efficienza  del servizio  relativo  alla gestione  dei beni  mobili
iscritti nei pubblici registri, oggetto di confisca amministrativa, e
di contenerne i costi, ha ritenuto opportuno avvalersi della facolta'
prevista dalle citate disposizioni normative, preferendo, per ragioni
funzionali e organizzative l'affidamento dell'attivita', per tutto il
territorio nazionale, ad un unico concessionario;
  Considerato che a tal fine e'  stato predisposto uno schema tipo di
convenzione   per  l'affidamento   in   concessione  della   gestione
dell'attivita'  di  recupero,  deposito,  redazione  dell'inventario,
alienazione  e  rottamazione dei  beni  mobili  iscritti in  pubblici
registri,   oggetto   di   provvedimento   definitivo   di   confisca
amministrativa;
  Udito il parere n. 1289/97 del  23 dicembre 1998 reso dal Consiglio
di Stato sullo  schema tipo di convenzione, ai sensi  della legge del
15 maggio  1997, n. 127, art.  17, comma 25, nell'adunanza  della III
sezione del 4 dicembre 1998;
  Consultato il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi
dell'art. 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
                              Decreta:
  E'  approvato l'allegato  schema  tipo  di convenzione  concernente
l'affidamento, ai  sensi dell'art. 6,  comma 2, del  decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito,  con modificazioni, dalla legge 28
febbraio  1997,  n.  30,   delle  attivita'  di  recupero,  deposito,
redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione dei beni mobili
iscritti in pubblici registri, oggetto di provvedimento definitivo di
confisca amministrativa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 marzo 1999
                                       Il direttore generale: Vaccari