IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del territorio Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge del 13 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente al Ministero delle finanze di affidare in concessione la gestione dell'attivita' di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione dei beni mobili iscritti in pubblici registri, oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1992, n. 571, recante le norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; Visto il decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada; Visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, recante disposizioni correttive ed integrative del codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante norme relative allo smaltimento dei rifiuti; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Viste le circolari del Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio n. 148/T del 10 agosto 1994 e n. 238/T del 12 settembre 1995; Considerato che il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio per assicurare l'efficienza del servizio relativo alla gestione dei beni mobili iscritti nei pubblici registri, oggetto di confisca amministrativa, e di contenerne i costi, ha ritenuto opportuno avvalersi della facolta' prevista dalle citate disposizioni normative, preferendo, per ragioni funzionali e organizzative l'affidamento dell'attivita', per tutto il territorio nazionale, ad un unico concessionario; Considerato che a tal fine e' stato predisposto uno schema tipo di convenzione per l'affidamento in concessione della gestione dell'attivita' di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione dei beni mobili iscritti in pubblici registri, oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa; Udito il parere n. 1289/97 del 23 dicembre 1998 reso dal Consiglio di Stato sullo schema tipo di convenzione, ai sensi della legge del 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 25, nell'adunanza della III sezione del 4 dicembre 1998; Consultato il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675; Decreta: E' approvato l'allegato schema tipo di convenzione concernente l'affidamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, delle attivita' di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione dei beni mobili iscritti in pubblici registri, oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 marzo 1999 Il direttore generale: Vaccari