Avvertenza:
  Si procede  alla ripubblicazione  del testo  della legge  30 aprile
1999,  n. 120,  ai sensi  dell'art. 8,  comma 3,  del regolamento  di
esecuzione  del testo  unico delle  disposizioni sulla  promulgazione
delle  leggi,  sulla  emanazione  dei decreti  del  Presidente  della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 14 marzo  1986, n. 217, corredato delle relative
note,  previste  dall'art.  10,  commi  1, 2  e  3  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 1985,  n.  1092.  Restano
invariati  il   valore  e   l'efficacia  dell'atto   legislativo  qui
trascritto:
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  (Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalita' di
         voto per l'elezione del presidente della provincia)
   1.  Il  primo  periodo  del comma 6 dell'articolo 7 della legge 25
marzo 1993, n. 81, e' sostituito dal seguente: "Qualora un  candidato
alla  carica  di  sindaco  sia proclamato eletto al primo turno, alla
lista o al gruppo di  liste  a  lui  collegate  che  non  abbia  gia'
conseguito,  ai  sensi  del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi
del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il  40  per  cento  dei  voti
validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreche' nessuna
altra  lista  o  altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50
per cento dei voti validi".
   2. All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 5  e'
sostituito dal seguente:
   "5.  Ciascun  elettore  puo'  votare  per  uno  dei  candidati  al
consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo  contrassegno.
Ciascun  elettore  puo',  altresi',  votare sia per un candidato alla
carica  di  presidente  della  provincia,  tracciando  un  segno  sul
relativo   rettangolo,   sia  per  uno  dei  candidati  al  consiglio
provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo
contrassegno.  Il  voto  espresso  nei  modi  suindicati  si  intende
attribuito  sia  al  candidato alla carica di consigliere provinciale
corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di
presidente della provincia. Ciascun elettore puo', infine, votare per
un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando  un
segno  sul  relativo  rettangolo.  Il  voto  in  tal modo espresso si
intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente  della
provincia".
 
            Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
            - Si  riporta il testo  dell'art. 7,   comma  6,  nonche'
          dell'art.  8  della  legge 25   marzo 1993, n. 81 (Elezione
          diretta  del sindaco, del presidente della  provincia,  del
          consiglio  comunale  e    del  consiglio provinciale), come
          modificati dalla presente legge:
            "6. Qualora  un candidato alla carica  di    sindaco  sia
          proclamato  eletto   al   primo turno,   alla   lista  o al
          gruppo   di   liste a   lui collegate che  non  abbia  gia'
          conseguito,  ai  sensi  del comma 4, almeno il 60 per cento
          dei seggi  del consiglio, ma abbia ottenuto  almeno  il  40
          per    cento  dei voti   validi, viene assegnato  il 60 per
          cento dei seggi,   sempreche'   nessuna   altra    lista  o
          altro  gruppo  di  liste collegate abbia superato il 50 per
          cento  dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di
          sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla  lista
          o  al gruppo  di liste ad  esso collegate   che  non  abbia
          gia'  conseguito,   ai sensi del comma 4, almeno  il 60 per
          cento dei seggi del  consiglio, viene assegnato il  60  per
          cento  dei seggi, sempreche'  nessuna altra  lista o  altro
          gruppo  di liste  collegate abbia gia' superato  nel  primo
          turno    il 50 per cento dei voti validi.  I restanti seggi
          vengono assegnati  alle  altre  liste  o  gruppi  di  liste
          collegate ai sensi del comma 4".
            "Art.  8. (Elezione del presidente della provincia). - 1.
          Il presidente  della  provincia  e'  eletto   a   suffragio
          universale    e diretto, contestualmente alla elezione  del
          consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del
          presidente  della  provincia  coincide  con  il  territorio
          provinciale.
            2.  Oltre a   quanto previsto dall'art. 14 della legge  8
          marzo  1951,  n.  122,  e  successive    modificazioni,  il
          deposito,   l'affissione   presso   l'albo  pretorio  della
          provincia    e  la  presentazione  delle  candidature  alla
          carica   di   consigliere    provinciale  e  di  presidente
          della provincia sono disciplinati dalle  disposizioni    di
          cui  ai  commi 3, 4, 5 e  6 dell'articolo 3  della presente
          legge, in   quanto compatibili.   Nessuno    puo'    essere
          candidato  alla  carica  di  presidente  della provincia in
          piu' di una provincia.
            3. All'atto di presentare  la propria candidatura ciascun
          candidato  alla   carica  di  presidente   della  provincia
          deve  dichiarare  di collegarsi ad almeno   uno dei  gruppi
          di  candidati  per l'elezione del consiglio provinciale. La
          dichiarazione    di  collegamento  ha  efficacia  solo   se
          convergente    con analoga dichiarazione resa  dai delegati
          dei gruppi interessati.
            4.  La scheda  per   l'elezione del   presidente    della
          provincia  e' quella stessa  utilizzata per l'elezione  del
          consiglio  e    reca, alla destra  del  nome e  cognome  di
          ciascun   candidato alla   carica   di  presidente    della
          provincia,   il  contrassegno o  i contrassegni  del gruppo
          o  dei gruppi di  candidati al  consiglio cui il  candidato
          ha dichiarato  di collegarsi.   Alla   destra di    ciascun
          contrassegno    e'  riportato  il    nome  e  cognome   del
          candidato al   consiglio provinciale facente   parte    del
          gruppo     di    candidati    contraddistinto    da    quel
          contrassegno.
            5. Ciascun elettore puo' votare per uno dei candidati  al
          consiglio  provinciale  tracciando  un  segno  sul relativo
          contrassegno. Ciascun elettore puo', altresi',  votare  sia
          per un candidato alla carica di presidente della provincia,
          tracciando  un  segno  sul relativo rettangolo, sia per uno
          dei candidati al consiglio provinciale ad  esso  collegato,
          tracciando  anche  un  segno  sul relativo contrassegno. Il
          voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia
          al  candidato  alla  carica  di   consigliere   provinciale
          corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla
          carica  di  presidente  della  provincia.  Ciascun elettore
          puo', infine,  votare  per  un  candidato  alla  carica  di
          presidente della provincia tracciando un segno sul relativo
          rettangolo.  Il  voto  in  tal  modo  espresso  si  intende
          attribuito solo al  candidato  alla  carica  di  presidente
          della provincia.
            6.  E'  proclamato  eletto  presidente della provincia il
          candidato che ottiene  la  maggioranza  assoluta  dei  voti
          validi.
            7.  Qualora  nessun candidato ottenga   la maggioranza di
          cui al comma 6, si procede ad un secondo  turno  elettorale
          che  ha  luogo  la seconda domenica successiva a quella del
          primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati   alla
          carica di presidente della  provincia che hanno ottenuto al
          primo  turno  il maggior numero di voti. In caso di parita'
          di  voti  fra  il  secondo  e    il  terzo   candidato   e'
          ammesso  al ballottaggio il piu' anziano di eta'.
            8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei
          candidati  ammessi  al  ballottaggio, partecipa al  secondo
          turno il candidato che segue   nella  graduatoria.    Detto
          ballottaggio  dovra' avere  luogo la domenica successiva al
          decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
            9.  I   candidati ammessi   al ballottaggio mantengono  i
          collegamenti con   i gruppi   di candidati    al  consiglio
          provinciale  dichiarati    al  primo   turno. I   candidati
          ammessi al   ballottaggio hanno   facolta',  entro    sette
          giorni    dalla    prima   votazione,  di    dichiarare  il
          collegamento con ulteriori gruppi di  candidati rispetto  a
          quelli  con cui   e'   stato  effettuato  il   collegamento
          nel  primo  turno.  La dichiarazione   ha  efficacia   solo
          se    convergente   con    analoga dichiarazione  resa  dai
          delegati dei gruppi interessati.
            10.  La scheda  per il ballottaggio comprende il nome  ed
          il cognome dei   candidati alla    carica    di  presidente
          della  provincia,    scritti  entro  l'apposito rettangolo,
          sotto il quale sono riprodotti  i  simboli  dei  gruppi  di
          candidati  collegati.  Il  voto  si   esprime tracciando un
          segno sul rettangolo entro il quale  e' scritto il nome del
          candidato prescelto.
            11. Dopo   il  secondo    turno  e'    proclamato  eletto
          presidente  della provincia  il candidato  che ha  ottenuto
          il  maggior numero  di voti validi. In caso  di parita'  di
          voti,  e'  proclamato eletto presidente della provincia  il
          candidato collegato con  il gruppo o i  gruppi di candidati
          per il  consiglio  provinciale che  abbiano conseguito   la
          maggiore  cifra  elettorale complessiva. A parita' di cifra
          elettorale, e' proclamato eletto il candidato piu'  anziano
          di eta'".