Art. 10.
      (Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della
                commissione elettorale circondariale)
   1.  L'articolo  24  del  testo  unico  approvato  con  decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito  dal
seguente:
   "Art.  24.  -  1.  A  ciascun  componente  ed  al segretario della
commissione elettorale circondariale puo' essere  corrisposto,  oltre
al  rimborso  delle  spese  di  viaggio  effettivamente sostenute, un
gettone di presenza pari a lire 60.000, al lordo  delle  ritenute  di
legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i
componenti  delle  commissioni  costituite  presso le Amministrazioni
dello Stato.
   2. L'importo del gettone di presenza e' rivalutato, a partire  dal
mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti
dalla legge 4 aprile 1985, n. 117".
 
          Note all'art. 10:
            -  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 marzo
          1967, n. 223, reca: "Approvazione  del testo   unico  delle
          leggi  per  la disciplina dell'elettorato attivo  e per  la
          tenuta e  la revisione  delle liste elettorali".
            - La  legge 4 aprile 1985,   n. 117, reca:  "Norme    per
          l'adeguamento  degli  onorari  dei  componenti  gli  uffici
          elettorali di sezione".