Art. 10. (Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della commissione elettorale circondariale) 1. L'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente: "Art. 24. - 1. A ciascun componente ed al segretario della commissione elettorale circondariale puo' essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato. 2. L'importo del gettone di presenza e' rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117".
Note all'art. 10: - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1967, n. 223, reca: "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali". - La legge 4 aprile 1985, n. 117, reca: "Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione".