Art. 11.
    (Adeguamento dei compensi per organi collegiali preposti allo
              svolgimento dei procedimenti elettorali)
   1.  L'articolo  2  della legge 13 marzo 1980, n. 70, e' sostituito
dal seguente:
   "Art. 2. - 1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale,
sempreche' il  comune  abbia  piu'  di  una  sezione  elettorale,  e'
corrisposto  un  onorario  giornaliero,  al  lordo  delle ritenute di
legge,  di  lire  80.000  a  ciascun  componente  ed  al   segretario
dell'adunanza  dei  presidenti  di seggio, di cui all'articolo 67 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  16
maggio  1960,  n.  570,  nonche'  a  ciascun  componente,  escluso il
presidente,  ed  al  segretario   dell'ufficio   centrale,   di   cui
all'articolo 71 del citato testo unico, a titolo di retribuzione, per
ogni  giorno  di  effettiva  partecipazione ai lavori demandati dalla
legge ai due consessi.
   2. Per l'elezione dei consigli circoscrizionali e' corrisposto  un
onorario  giornaliero,  al  lordo  delle  ritenute  di legge, di lire
80.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al  segretario
dell'ufficio  centrale,  a  titolo di retribuzione per ogni giorno di
effettiva partecipazione ai lavori.
   3. Ai presidenti degli uffici centrali di  cui  ai  commi  1  e  2
spettano  un  onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge,
di lire 120.000 e, se dovuto, il  trattamento  di  missione  previsto
all'articolo 1.
   4. Ai segretari degli uffici centrali e', inoltre, corrisposto, se
dovuto,   il   trattamento   di   missione  inerente  alla  qualifica
rivestita".
   2. L'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n.  70,  e'  sostituito
dal seguente:
   "Art.  3.  - 1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio
elettorale   centrale   nazionale    e    degli    uffici    centrali
circoscrizionali  di  cui  agli  articoli  12  e  13  del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,
n.  361,  degli  uffici  elettorali  circoscrizionali  e degli uffici
elettorali  regionali  di  cui  agli  articoli  6  e  7  del  decreto
legislativo   20  dicembre  1993,  n.  533,  dell'ufficio  elettorale
nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali  e  degli  uffici
elettorali  provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 24
gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio centrale per il referendum e  degli
uffici  provinciali  per  il  referendum di cui agli articoli 12 e 21
della  legge  25  maggio  1970,  n.  352,   degli   uffici   centrali
circoscrizionali   e   degli   uffici   centrali   regionali  di  cui
all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n.  108,  nonche'  degli
uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali
di  cui  agli  articoli  12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n.  122, a
titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai
lavori  dei  rispettivi   consessi   e'   corrisposto   un   onorario
giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000.
   2.  Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi e' inoltre
corrisposto, se dovuto, il  trattamento  di  missione  inerente  alla
qualifica  rivestita  ovvero,  se  estranei all'Amministrazione dello
Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta  ai  direttori
di sezione dell'Amministrazione predetta.
   3.  Ai  presidenti  degli  uffici  elettorali di cui al comma 1, a
titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai
lavori  dei  rispettivi  consessi,   e'   corrisposto   un   onorario
giornaliero,  al  lordo  delle  ritenute  di  legge,  di lire 120.000
nonche',  se  dovuto,  il  trattamento  di  missione  inerente   alla
qualifica rivestita".
   3. Dopo l'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, e' inserito
il seguente:
   "Art.  3-bis.  -  1.  Gli importi di cui agli articoli 2 e 3 della
presente legge sono rivalutati a partire dal mese di aprile dell'anno
2000 con le procedure ed i termini  previsti  dalla  legge  4  aprile
1985, n. 117".
   4.  Agli  oneri  derivanti dal presente articolo, valutati in lire
620  milioni  annue  a  decorrere  dal  1999,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
 
          Note all'art. 11:
            -    La  legge    13    marzo    1980,  n.    70,   reca:
          "Determinazione  degli onorari dei componenti gli    uffici
          elettorali  e  delle  caratteristiche  delle schede e delle
          urne per la votazione".
            -  Si riporta  il testo  degli  articoli 67   e 71    del
          decreto   del Presidente della Repubblica 16 marzo 1960, n.
          570 (per l'argomento v.  nelle note all'art. 9):
            "Art. 67. -  Il  presidente    dell'ufficio  della  prima
          sezione, quando il comune  ha piu'  sezioni, nel giorno  di
          martedi'  successivo alla votazione,  se  possibile,  o  al
          piu'   tardi   alle   ore  otto  del mercoledi', riunisce i
          presidenti delle altre  sezioni o chi ne fa le veci  e,  in
          unione  ad essi,  riassume i risultati degli scrutini delle
          varie sezioni  senza  poterne    modificare  il  risultato,
          pronunzia   sopra   qualunque   incidente   relativo   alle
          operazioni ad essi affidate e fa la  proclamazione    degli
          eletti,   salve    le  definitive  decisioni  del consiglio
          comunale ai termini dell'art. 75.
            Il  segretario    della  prima  sezione  e'    segretario
          dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.
            Per  la  validita'  delle  anzidette  operazioni basta la
          presenza della maggioranza di coloro che hanno qualita' per
          intervenirvi".
            "Art. 71. - 1. L'ufficio    centrale  e'  presieduto  dal
          presidente del tribunale  o  da  altro  magistrato delegato
          dal    presidente   ed   e' composto di sei elettori idonei
          all'ufficio  di  presidente  di  sezione  elettorale,   tra
          quelli  iscritti   nell'albo, nominati   dal presidente del
          tribunale   entro cinque giorni dalla    pubblicazione  del
          manifesto di convocazione dei comizi.
            2.  Il presidente   designa un cancelliere ad  esercitare
          le funzioni di segretario dell'ufficio".
            -  Si riporta  il testo  degli  articoli 12   e 13    del
          decreto   del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
          361 (per l'argomento v.  nelle note all'art. 9):
            "Art. 12. - Presso la Corte  di cassazione e' costituito,
          entro tre giorni dalla    pubblicazione  del    decreto  di
          convocazione    dei  comizi,  l'ufficio elettorale centrale
          nazionale, composto da un presidente di sezione  e  quattro
          consiglieri scelti dal primo presidente".
            "Art.  13.  - Presso  la corte  d'appello o  il tribunale
          nella cui giurisdizione  e'   il  comune  capoluogo   della
          circoscrizione    e' costituito,   entro  tre giorni  dalla
          pubblicazione  del decreto  di convocazione   dei   comizi,
          l'ufficio    centrale     circoscrizionale, composto da tre
          magistrati, dei  quali  uno  con  funzioni  di  presidente,
          scelti   dal   presidente   della  corte  d'appello  o  del
          tribunale".
            - Si riporta il testo degli  articoli 6 e 7  del  decreto
          legislativo  20  dicembre 1993,   n. 533 (Testo unico delle
          leggi   recanti  norme  per  l'elezione  del  Senato  della
          Repubblica):
            "Art.  6.  -  1.  Il tribunale nella cui giurisdizione si
          trovano uno o piu'  collegi    previsti   dalla     tabella
          delle      circoscrizioni    si costituisce in tanti uffici
          elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.
            2. Se in  un collegio si trovano  le sedi di due  o  piu'
          tribunali,  l'ufficio  si  costituisce  nella  sede  avente
          maggiore popolazione.
            3.    Ogni    ufficio    elettorale      circoscrizionale
          esercita    le    sue  funzioni con   l'intervento di   tre
          magistrati,  di cui  uno presiede, nominati dal  presidente
          entro  dieci giorni dalla   pubblicazione  del  decreto  di
          convocazione dei comizi".
            "Art.  7.  -  1.  La  corte  d'appello o il tribunale del
          capoluogo della regione    si  costituisce    in    ufficio
          elettorale     regionale      con  l'intervento  di  cinque
          magistrati, dei quali  uno  presiede,  nonche'  di  quattro
          esperti   con     attribuzioni  esclusivamente    tecniche,
          nominati dal  primo  presidente  o  dal  presidente   entro
          tre      giorni      dalla  pubblicazione  del  decreto  di
          convocazione dei comizi".
            - Si  riporta il  testo degli  articoli 8,  9 e  10 della
          legge  24  gennaio    1979,    n.  18     (Elezione     dei
          rappresentanti dell'Italia  al Parlamento europeo):
            "Art. 8.  - Presso la  Corte di cassazione e'  costituito
          l'ufficio   elettorale     nazionale,  composto    da    un
          presidente  di  sezione e  da quattro  consiglieri nominati
          dal  primo  presidente. Sono   nominati anche    magistrati
          supplenti  per  sostituire i  titolari  in caso  di assenza
          o di impedimento.
            Un  cancelliere della   Corte e' designato ad  esercitare
          le funzioni di segretario dell'ufficio.
            L'ufficio elettorale nazionale e'  costituito  entro  tre
          giorni  dalla  data    di  pubblicazione   del   decreto di
          convocazione  dei comizi  ed esercita le funzioni fino alla
          costituzione di quello successivo".
            "Art.  9.  -  Presso  la  corte    d'appello  nella   cui
          giurisdizione  e'  il capoluogo   della circoscrizione,  e'
          costituito    entro  cinque     giorni  dalla  data      di
          pubblicazione  del    decreto  di convocazione   dei comizi
          l'ufficio  elettorale  circoscrizionale  composto  da   tre
          magistrati,  dei  quali  uno  con   funzioni di presidente,
          nominati   dal presidente della corte    d'appello.    Sono
          nominati     anche  magistrati  supplenti  per sostituire i
          titolari in caso di assenza o impedimento.
            Un cancelliere della corte d'appello    e'  designato  ad
          esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio".
            "Art.    10.    -    Presso    il tribunale   nella   cui
          circoscrizione   e'  compreso  il  comune  capoluogo  della
          provincia  e' costituito, non prima del decimo  e non oltre
          il quinto   giorno antecedente la   data  della  votazione,
          l'ufficio   elettorale    provinciale    composto  da   tre
          magistrati, dei   quali uno con   funzioni  di  presidente,
          nominati  dal  presidente  del   tribunale. Sono   nominati
          anche  magistrati supplenti per sostituire  i  titolari  in
          caso di assenza o impedimento.
            Un  cancelliere  del tribunale e' designato ad esercitare
          le funzioni di segretario dell'ufficio".
            - Si riporta il testo degli articoli  12 e 21 della legge
          25 maggio 1970, n.  352  (per  l'argomento  v.  nelle  note
          all'art. 4):
            "Art.  12. - Presso la Corte  di cassazione e' costituito
          un ufficio centrale per  il referendum,   composto dai  tre
          presidenti  di sezione   della   Corte di  cassazione  piu'
          anziani nonche'   dai   tre  consiglieri  piu'  anziani  di
          ciascuna  sezione.  Il  piu'  anziano  dei  tre  presidenti
          presiede l'ufficio e gli  altri due esercitano le  funzioni
          di vice presidente.
            L'ufficio   centrale   per  il  referendum  verifica  che
          la  richiesta  di  referendum  sia  conforme  alle    norme
          dell'art. 138 della Costituzione e della legge.
            L'ufficio   centrale   decide,  con     ordinanza,  sulla
          legittimita' della richiesta entro trenta giorni dalla  sua
          presentazione.  Esso contesta, entro lo stesso termine,  ai
          presentatori le eventuali irregolarita'.    Se,    in  base
          alle  deduzioni    dei presentatori   da depositarsi  entro
          cinque giorni,  l'ufficio ritiene legittima la   richiesta,
          l'ammette.  Entro  lo stesso  termine di  cinque giorni,  i
          presentatori    possono dichiarare   all'ufficio che   essi
          intendono  sanare le  irregolarita' contestate, ma  debbono
          provvedervi entro  il termine massimo di venti giorni dalla
          data  dell'ordinanza.  Entro  le successive quarantotto ore
          l'ufficio  centrale si   pronuncia definitivamente    sulla
          legittimita' della richiesta.
            Per  la validita'  delle operazioni dell'ufficio centrale
          per  il  referendum  e'  sufficiente  la  presenza      del
          presidente   o   di   un   vice   presidente  e  di  sedici
          consiglieri".
            "Art.   21.   -  Presso    il    tribunale,    nella  cui
          circoscrizione     e'  compreso    il    capoluogo    della
          provincia  e'  costituito   l'ufficio provinciale per    il
          referendum,    composto  da   tre magistrati, nominati  dal
          presidente  del tribunale   entro quaranta    giorni  dalla
          data  del  decreto  che  indice  il    referendum.  Dei tre
          magistrati  il  piu'  anziano   assume   le   funzioni   di
          presidente.  Sono nominati anche i magistrati supplenti per
          sostituire i primi in caso di impedimento.
            Le funzioni   di segretario    sono  esercitate    da  un
          cancelliere  del  tribunale,  designato  dal presidente del
          tribunale medesimo.
            Sulla  base dei  verbali di  scrutinio, trasmessi   dagli
          uffici    di  sezione per   il referendum di tutti i comuni
          della provincia, l'ufficio provinciale  per il   referendum
          da'  atto  del numero degli elettori che hanno votato e dei
          risultati del referendum, dopo    aver    provveduto     al
          riesame    dei   voti   contestati   e provvisoriamente non
          assegnati.
            Di tutte   le operazioni   e' redatto  verbale    in  tre
          esemplari,  dei  quali   uno   resta depositato  presso  la
          cancelleria del   tribunale,  unitamente  ai    verbali  di
          votazione  e di  scrutinio degli  uffici di sezione per  il
          referendum e  ai documenti annessi;  uno viene inviato, per
          mezzo di corriere   speciale, all'ufficio centrale  per  il
          referendum,  ed   uno   viene   trasmesso alla   prefettura
          della provincia.
            I delegati o i promotori della   richiesta di  referendum
          hanno  la facolta' di  prendere cognizione e di fare copia,
          anche per mezzo di un  loro incaricato, dell'esemplare  del
          verbale depositato presso la cancelleria del tribunale".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.    8  della legge 17
          febbraio 1968, n.   108  (Norme    per  la    elezione  dei
          consigli  regionali delle  regioni a statuto speciale):
            "Art.   8      (Ufficio  centrale     circoscrizionale  e
          regionale).     -  Presso   il      tribunale   nella   cui
          giurisdizione  e' il   comune capoluogo della provincia, e'
          costituito,   entro  tre  giorni  dalla  pubblicazione  del
          manifesto     di   convocazione   dei  comizi,    l'ufficio
          centrale circoscrizionale,  composto  di tre    magistrati,
          dei    quali uno   con funzioni di presidente, nominati dal
          presidente del tribunale.
            Un cancelliere del tribunale e' designato  ad  esercitare
          le funzioni di segretario dell'ufficio.
            Ai   fini   della   decisione   dei   ricorsi  contro  la
          eliminazione di liste o di   candidati,  nonche'    per  la
          attribuzione  dei    seggi  in    sede  di  collegio  unico
          regionale, presso la  corte di appello  del capoluogo della
          regione  e'  costituito,     entro  cinque   giorni   dalla
          pubblicazione  del    manifesto     di   convocazione   dei
          comizi,    l'ufficio  centrale regionale, composto  di  tre
          magistrati,    dei  quali  uno  con funzioni di presidente,
          nominati dal presidente della corte di appello medesima.
            Un cancelliere della corte d'appello    e'  designato  ad
          esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.
            Per il Molise l'ufficio centrale  regionale e' costituito
          presso il tribunale di Campobasso".
            -  Si  riporta    il testo degli articoli   12 e 13 della
          legge 8 marzo 1951, n. 122 (per l'argomento v.  nelle  note
          all'art. 3):
            "Art.    12.   -   In   ogni tribunale  si  costituiscono
          tanti  uffici elettorali   circoscrizionali  quanti    sono
          i   collegi  elettorali contenuti nella sua circoscrizione.
            Qualora   un   collegio  elettorale    comprenda  comuni,
          appartenenti  alle  circoscrizioni   di   piu'   tribunali,
          l'ufficio  elettorale  si  costituisce  presso il tribunale
          nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio.
            L'ufficio elettorale circoscrizionale e'  composto di  un
          magistrato del tribunale o delle preture da esso dipendenti
          che  lo  presiede  e di due elettori idonei all'ufficio  di
          presidente di sezione elettorale, nominati  dal  presidente
          del  tribunale  entro  cinque giorni   dalla  pubblicazione
          del manifesto di convocazione dei comizi.
            Un  cancelliere e' designato ad esercitare le funzioni di
          segretario dell'ufficio".
            "Art. 13. -   La  corte  d'appello  del  capoluogo  della
          provincia  o  il tribunale del capoluogo o, in  mancanza di
          questo,  il  tribunale  della  provincia  piu'  vicino   al
          capoluogo,   quando   nella  provincia  non  ci  sia  corte
          d'appello,  si costituisce in ufficio  elettorale centrale,
          con l'intervento di  cinque  magistrati  -  dei  quali  uno
          presiede  -  nominati  dal    primo  presidente    o    dal
          presidente  entro  cinque giorni  dalla pubblicazione   del
          manifesto     di   convocazione      dei    comizi.      Un
          cancelliere  e'  designato  ad  esercitare  le  funzioni di
          segretario".
            - Per l'argomento della legge 4  aprile 1985, n. 117,  v.
          nelle note all'art. 10.