Art. 11. (Adeguamento dei compensi per organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali) 1. L'articolo 2 della legge 13 marzo 1980, n. 70, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sempreche' il comune abbia piu' di una sezione elettorale, e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonche' a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del citato testo unico, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi. 2. Per l'elezione dei consigli circoscrizionali e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori. 3. Ai presidenti degli uffici centrali di cui ai commi 1 e 2 spettano un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto all'articolo 1. 4. Ai segretari degli uffici centrali e', inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita". 2. L'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio centrale per il referendum e degli uffici provinciali per il referendum di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonche' degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000. 2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi e' inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'Amministrazione predetta. 3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 nonche', se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita". 3. Dopo l'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, e' inserito il seguente: "Art. 3-bis. - 1. Gli importi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono rivalutati a partire dal mese di aprile dell'anno 2000 con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117". 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 620 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Note all'art. 11: - La legge 13 marzo 1980, n. 70, reca: "Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione". - Si riporta il testo degli articoli 67 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1960, n. 570 (per l'argomento v. nelle note all'art. 9): "Art. 67. - Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha piu' sezioni, nel giorno di martedi' successivo alla votazione, se possibile, o al piu' tardi alle ore otto del mercoledi', riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale ai termini dell'art. 75. Il segretario della prima sezione e' segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale. Per la validita' delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualita' per intervenirvi". "Art. 71. - 1. L'ufficio centrale e' presieduto dal presidente del tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed e' composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. 2. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio". - Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (per l'argomento v. nelle note all'art. 9): "Art. 12. - Presso la Corte di cassazione e' costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal primo presidente". "Art. 13. - Presso la corte d'appello o il tribunale nella cui giurisdizione e' il comune capoluogo della circoscrizione e' costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte d'appello o del tribunale". - Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica): "Art. 6. - 1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o piu' collegi previsti dalla tabella delle circoscrizioni si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi. 2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o piu' tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione. 3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi". "Art. 7. - 1. La corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonche' di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi". - Si riporta il testo degli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo): "Art. 8. - Presso la Corte di cassazione e' costituito l'ufficio elettorale nazionale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri nominati dal primo presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento. Un cancelliere della Corte e' designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio. L'ufficio elettorale nazionale e' costituito entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ed esercita le funzioni fino alla costituzione di quello successivo". "Art. 9. - Presso la corte d'appello nella cui giurisdizione e' il capoluogo della circoscrizione, e' costituito entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi l'ufficio elettorale circoscrizionale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d'appello. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento. Un cancelliere della corte d'appello e' designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio". "Art. 10. - Presso il tribunale nella cui circoscrizione e' compreso il comune capoluogo della provincia e' costituito, non prima del decimo e non oltre il quinto giorno antecedente la data della votazione, l'ufficio elettorale provinciale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento. Un cancelliere del tribunale e' designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio". - Si riporta il testo degli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (per l'argomento v. nelle note all'art. 4): "Art. 12. - Presso la Corte di cassazione e' costituito un ufficio centrale per il referendum, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di cassazione piu' anziani nonche' dai tre consiglieri piu' anziani di ciascuna sezione. Il piu' anziano dei tre presidenti presiede l'ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente. L'ufficio centrale per il referendum verifica che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell'art. 138 della Costituzione e della legge. L'ufficio centrale decide, con ordinanza, sulla legittimita' della richiesta entro trenta giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarita'. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro cinque giorni, l'ufficio ritiene legittima la richiesta, l'ammette. Entro lo stesso termine di cinque giorni, i presentatori possono dichiarare all'ufficio che essi intendono sanare le irregolarita' contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data dell'ordinanza. Entro le successive quarantotto ore l'ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimita' della richiesta. Per la validita' delle operazioni dell'ufficio centrale per il referendum e' sufficiente la presenza del presidente o di un vice presidente e di sedici consiglieri". "Art. 21. - Presso il tribunale, nella cui circoscrizione e' compreso il capoluogo della provincia e' costituito l'ufficio provinciale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il piu' anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche i magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della provincia, l'ufficio provinciale per il referendum da' atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati. Di tutte le operazioni e' redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale per il referendum, ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia. I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facolta' di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale". - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto speciale): "Art. 8 (Ufficio centrale circoscrizionale e regionale). - Presso il tribunale nella cui giurisdizione e' il comune capoluogo della provincia, e' costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale. Un cancelliere del tribunale e' designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio. Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonche' per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la corte di appello del capoluogo della regione e' costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte di appello medesima. Un cancelliere della corte d'appello e' designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio. Per il Molise l'ufficio centrale regionale e' costituito presso il tribunale di Campobasso". - Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122 (per l'argomento v. nelle note all'art. 3): "Art. 12. - In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda comuni, appartenenti alle circoscrizioni di piu' tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio. L'ufficio elettorale circoscrizionale e' composto di un magistrato del tribunale o delle preture da esso dipendenti che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere e' designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio". "Art. 13. - La corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della provincia piu' vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati - dei quali uno presiede - nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere e' designato ad esercitare le funzioni di segretario". - Per l'argomento della legge 4 aprile 1985, n. 117, v. nelle note all'art. 10.