Art. 12.
              (Numero di scrutatori nei seggi istituiti
                   nei Paesi dell'Unione europea)
   1. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 24 gennaio 1979, n.
18,  come  modificato  dal primo comma dell'articolo 10 della legge 9
aprile 1984, n. 61, le parole: "cinque  scrutatori"  sono  sostituite
dalle seguenti: "tre scrutatori".
 
          Note all'art. 12:
            -  Si  riporta  il  testo  vigente dell'art. 33, comma 1,
          della legge 24 gennaio 1979,  n.  18  (per  l'argomento  v.
          nelle  note  all'art.  11),  come modificato dalla presente
          legge:
            "Art.  33.  -  Tra  il  quindicesimo  e  l'ottavo  giorno
          precedente quello della  votazione,  il  capo  dell'ufficio
          consolare   nomina   tra   gli elettori italiani  residenti
          nel   Paese, sentiti i   rappresentanti  di  cui  al  comma
          primo,  punto  1),  del precedente art. 31, un segretario e
          tre scrutatori,  di  cui  uno,  a  scelta  del  presidente,
          assumera'  le   funzioni  di  vice  presidente,   per  ogni
          ufficio  di  sezione istituito".