Art. 12. (Numero di scrutatori nei seggi istituiti nei Paesi dell'Unione europea) 1. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dal primo comma dell'articolo 10 della legge 9 aprile 1984, n. 61, le parole: "cinque scrutatori" sono sostituite dalle seguenti: "tre scrutatori".
Note all'art. 12: - Si riporta il testo vigente dell'art. 33, comma 1, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (per l'argomento v. nelle note all'art. 11), come modificato dalla presente legge: "Art. 33. - Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente quello della votazione, il capo dell'ufficio consolare nomina tra gli elettori italiani residenti nel Paese, sentiti i rappresentanti di cui al comma primo, punto 1), del precedente art. 31, un segretario e tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assumera' le funzioni di vice presidente, per ogni ufficio di sezione istituito".