Art. 2.
             (Successione dei mandati elettivi del sindaco)
   1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "E' consentito un terzo
mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata
inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa  diversa  dalle
dimissioni volontarie".
 
          Nota all'art. 2:
            -  Si    riporta  il  testo dell'art.   2, comma 2, della
          legge 25 marzo 1993, n. 81 (per l'argomento  v.    in  nota
          all'art. 1), come modificato dalla presente legge:
            "Art.  2  (Durata del mandato del sindaco, del presidente
          della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati). -
          1.
             (Omissis).
            2.  Chi ha  ricoperto  per  due mandati  consecutivi   la
          carica    di sindaco  e di  presidente della  provincia non
          e', allo   scadere del  secondo  mandato,    immediatamente
          rieleggibile  alle    medesime  cariche.   E' consentito un
          terzo  mandato    consecutivo  se  uno  dei   due   mandati
          precedenti    ha avuto  durata  inferiore a  due anni,  sei
          mesi e   un giorno,  per  causa  diversa  dalle  dimissioni
          volontarie".