Art. 2. (Successione dei mandati elettivi del sindaco) 1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie".
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (per l'argomento v. in nota all'art. 1), come modificato dalla presente legge: "Art. 2 (Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati). - 1. (Omissis). 2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non e', allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie".