Art. 3.
         (Sottoscrizione dei gruppi di candidati e delle liste)
   1.  Il  quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n.
122, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
   "La  dichiarazione  di  presentazione  del  gruppo   deve   essere
sottoscritta:
   a)  da  almeno  200  e  da non piu' di 400 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle province fino  a  100  mila
abitanti;
   b)  da  almeno  350  e  da non piu' di 700 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle province con  piu'  di  100
mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;
   c)  da  almeno  500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle province con  piu'  di  500
mila abitanti e fino a un milione di abitanti;
   d)  da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle province  con  piu'  di  un
milione di abitanti".
   2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e'
sostituito dal seguente:
   "1.  La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al
consiglio comunale e  delle  collegate  candidature  alla  carica  di
sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:
   a) da non meno di 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni
con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
   b)  da  non meno di 500 e da non piu' di 1.000 elettori nei comuni
con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;
   c) da non meno di 350 e da non piu' di 700 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
   d) da non meno di 200 e da non piu' di 400 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
   e) da non meno di 175 e da non piu' di 350 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
   f) da non meno di 100 e da non piu' di 200 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
   g) da non meno di 60 e da non piu' di 120 elettori nei comuni  con
popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
   h)  da  non meno di 30 e da non piu' di 60 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
   i) da non meno di 25 e da non piu' di 50 elettori nei  comuni  con
popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti".
 
          Note all'art. 3:
            -  Si    riporta il   testo vigente   dell'art. 14  della
          legge  8 marzo 1951, n.   122 (Norme per    l'elezione  dei
          consigli    provinciali),  come  modificato  dalla presente
          legge:
            "Art.  14.  - La  presentazione  delle   candidature  per
          i    singoli collegi e' fatta per gruppi contraddistinti da
          un unico contrassegno.
            Ciascun    gruppo   deve   comprendere    un   numero  di
          candidati  non inferiore  ad un  terzo e  non  superiore al
          numero dei  consiglieri assegnati alla provincia.
            Per ogni  candidato deve essere  indicato il collegio per
          il quale viene presentato. Nessun candidato  puo' accettare
          la candidatura per piu' di tre collegi.
          La dichiarazione di presentazione del  gruppo  deve  essere
          sottoscritta:
            a)  da  almeno 200 e da non piu' di 400 elettori iscritti
          nelle liste elettorali di comuni  compresi  nelle  province
          fino a 100 mila abitanti;
            b)  da  almeno 350 e da non piu' di 700 elettori iscritti
          nelle liste elettorali di comuni  compresi  nelle  province
          con piu' di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;
            c)  da  almeno    500  e  da  non piu' di   1000 elettori
          iscritti nelle liste elettorali di  comuni  compresi  nelle
          province  con piu' di 500 mila abitanti e fino a un milione
          di abitanti;
            d) da almeno 1000  e  da    non  piu'  di  1500  elettori
          iscritti  nelle  liste  elettorali di comuni compresi nelle
          province con piu' di un milione di abitanti.
            Tale dichiarazione  deve contenere l'indicazione di   due
          delegati a designare, personalmente o  per mezzo di persone
          da   essi  autorizzate  con  dichiarazione  autenticata  da
          notaio, i rappresentanti del gruppo presso   ogni    seggio
          e      presso      i      singoli    uffici      elettorali
          circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale.
            La presentazione deve essere effettuata  dalle ore 8  del
          trentesimo  giorno  alle  ore  12  del ventinovesimo giorno
          antecedenti  la  data  delle  elezioni  alla     segreteria
          dell'Ufficio   elettorale  centrale,    il  quale  provvede
          all'esame      delle   candidature   e   si       pronuncia
          sull'ammissione  di  esse secondo le norme in vigore per le
          elezioni comunali".
            - Si riporta il testo dell'art. 3  della legge  25  marzo
          1993,  n.  81 (per  l'argomento  v. in  nota  all'art.  1),
          come  modificato  dalla presente legge:
            "Art.  3  (Sottoscrizione   delle   liste).   -   1.   La
          dichiarazione  di presentazione delle liste di candidati al
          consiglio  comunale  e  delle  collegate  candidature  alla
          carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:
            a)  da  non meno di 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori
          nei comuni con  popolazione  superiore  ad  un  milione  di
          abitanti;
            b) da non meno di 500 e da non piu' di 1.000 elettori nei
          comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di
          abitanti;
            c) da non  meno di 350 e da non piu' di  700 elettori nei
          comuni  con  popolazione  compresa  tra  100.001  e 500.000
          abitanti;
            d) da non  meno di 200 e da non piu' di  400 elettori nei
          comuni  con  popolazione  compresa  tra  40.001  e  100.000
          abitanti;
            e) da non  meno di 175 e da non piu' di  350 elettori nei
          comuni   con  popolazione  compresa  tra  20.001  e  40.000
          abitanti;
            f) da non  meno di 100 e da non piu' di  200 elettori nei
          comuni  con  popolazione  compresa  tra  10.001  e   20.000
          abitanti;
            g)  da  non  meno di 60 e da non piu' di 120 elettori nei
          comuni  con  popolazione  compresa  tra  5.001   e   10.000
          abitanti;
            h)  da  non  meno  di 30 e da non piu' di 60 elettori nei
          comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
            i) da non meno di 25 e da non piu'  di  50  elettori  nei
          comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.
            2.    Nessuna  sottoscrizione    e'    richiesta per   la
          dichiarazione  di presentazione  delle liste   nei   comuni
          con  popolazione inferiore  a 1.000 abitanti.
            3.  All'atto  della  presentazione  della  lista, ciascun
          candidato alla carica  di  sindaco   deve   dichiarare   di
          non   aver  accettato  la candidatura in altro comune.
            4.  Per la  raccolta  delle sottoscrizioni  si  applicano
          anche    in  quanto  compatibili  le  disposizioni di   cui
          all'art. 20, quinto comma,  del  testo  unico  delle  leggi
          recanti  norme  per  l'elezione  della Camera dei deputati,
          approvato con decreto del  Presidente della  Repubblica  30
          marzo  1957,  n.  361,  e  successive  modificazioni.  Sono
          competenti ad eseguire le  autenticazioni  delle  firme  di
          sottoscrizione  delle  liste,  oltre  ai    soggetti di cui
          all'art.  14 della legge 21  marzo 1990, n.  53, i  giudici
          di pace e i segretari giudiziari.
            5.  Oltre a   quanto previsto dagli articoli 28 e  32 del
          testo  unico  delle    leggi  per    la    composizione   e
          l'elezione    degli organi  delle amministrazioni comunali,
          approvato con  decreto del Presidente della  Repubblica  16
          maggio  1960,  n.  570,  e successive modificazioni, con la
          lista di candidati al consiglio comunale deve essere  anche
          presentato  il  nome e cognome del candidato alla carica di
          sindaco e  il  programma  amministrativo    da    affiggere
          all'albo      pretorio.    Nei    comuni    con popolazione
          superiore  a quella  dei comuni di  cui all'art.   5,  piu'
          liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di
          sindaco.
            In   tal caso  le  liste debbono  presentare  il medesimo
          programma amministrativo  e  si  considerano  fra  di  loro
          collegate.
            6.  La    lettera  b)  del  primo   comma dell'art. 1 del
          decreto-legge 3 maggio 1976,   n.  161,  convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 1976,  n. 240,  come
          modificata dall'art.  12, comma   3, della legge  21  marzo
          1990, n. 53, e' abrogata".