Art. 3. (Sottoscrizione dei gruppi di candidati e delle liste) 1. Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta: a) da almeno 200 e da non piu' di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti; b) da almeno 350 e da non piu' di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti; c) da almeno 500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti; d) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di un milione di abitanti". 2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' sostituito dal seguente: "1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta: a) da non meno di 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti; b) da non meno di 500 e da non piu' di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti; c) da non meno di 350 e da non piu' di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti; d) da non meno di 200 e da non piu' di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti; e) da non meno di 175 e da non piu' di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti; f) da non meno di 100 e da non piu' di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti; g) da non meno di 60 e da non piu' di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; h) da non meno di 30 e da non piu' di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti; i) da non meno di 25 e da non piu' di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti".
Note all'art. 3: - Si riporta il testo vigente dell'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei consigli provinciali), come modificato dalla presente legge: "Art. 14. - La presentazione delle candidature per i singoli collegi e' fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla provincia. Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato puo' accettare la candidatura per piu' di tre collegi. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta: a) da almeno 200 e da non piu' di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti; b) da almeno 350 e da non piu' di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti; c) da almeno 500 e da non piu' di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti; d) da almeno 1000 e da non piu' di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di un milione di abitanti. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale. La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali". - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (per l'argomento v. in nota all'art. 1), come modificato dalla presente legge: "Art. 3 (Sottoscrizione delle liste). - 1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta: a) da non meno di 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti; b) da non meno di 500 e da non piu' di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti; c) da non meno di 350 e da non piu' di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti; d) da non meno di 200 e da non piu' di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti; e) da non meno di 175 e da non piu' di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti; f) da non meno di 100 e da non piu' di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti; g) da non meno di 60 e da non piu' di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; h) da non meno di 30 e da non piu' di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti; i) da non meno di 25 e da non piu' di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti. 2. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. 3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune. 4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari. 5. Oltre a quanto previsto dagli articoli 28 e 32 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Nei comuni con popolazione superiore a quella dei comuni di cui all'art. 5, piu' liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate. 6. La lettera b) del primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'art. 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e' abrogata".