Art. 4.
                (Modifiche alle leggi 25 maggio 1970,
                   n. 352, e 21 marzo 1990, n. 53)
   1.  Al  terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n.
352, e successive modificazioni, le parole: "o  del  tribunale"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  ",  del  tribunale  o  della  corte  di
appello".
   2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990,  n.  53,
come  sostituito  dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130,
dopo le parole: "i cancellieri e i collaboratori  delle  cancellerie"
sono inserite le seguenti: "delle corti di appello,"; ed e' aggiunto,
in  fine,  il seguente periodo: "Sono altresi' competenti ad eseguire
le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri  provinciali
e  i  consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilita',
rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco".
 
          Note all'art. 4:
            - Si riporta il testo vigente dell'art. 8,  terzo  comma,
          della  legge 25 marzo  1970, n.  352 (Norme  sui referendum
          previsti  dalla  Costituzione        e      sull'iniziativa
          legislativa  del   popolo),  come modificato dalla presente
          legge:
            "Art.    8   -   (Omissis). Le   firme   stesse   debbono
          essere autenticate da un notaio o da un  giudice di pace  o
          da  un  cancelliere  della  pretura,  del tribunale o della
          corte di appello nella cui circoscrizione e'   compreso  il
          comune     dove  e'  iscritto,    nelle  liste  elettorali,
          l'elettore  la  cui  firma e'   autenticata,   ovvero   dal
          giudice   conciliatore,   o   dal   segretario   di   detto
          comune.   L'autenticazione deve recare l'indicazione  della
          data in cui  avviene  e  puo'    essere  anche  collettiva,
          foglio per foglio; in  questo caso, oltre  alla data,  deve
          indicare  il  numero di  firme contenute  nel foglio.
            Il  pubblico ufficiale  che  procede alle  autenticazioni
          da'    atto della manifestazione di volonta'  dell'elettore
          analfabeta  o  comunque  impedito  di  apporre  la  propria
          firma".
            -  Si  riporta  il  testo  vigente dell'art. 14, comma 1,
          della legge 21 marzo  1990,   n.   53   (Misure     urgenti
          atte   a  garantire  maggiore efficienza  al   procedimento
          elettorale),  come   modificato  dalla presente legge:
            "Art.  14.    -  1.  Sono    competenti  ad  eseguire  le
          autenticazioni che non siano  attribuite esclusivamente  ai
          notai    e che  siano previste dalla legge 6 febbraio 1948,
          n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122,  dal  testo  unico
          delle  leggi  recanti norme per la elezione alla Camera dei
          deputati,   approvato con decreto  del    Presidente  della
          Repubblica   30  marzo     1957,  n.  361,    e  successive
          modificazioni, dal   testo unico  delle    leggi  per    la
          composizione      e  la    elezione  degli    organi  delle
          amministrazioni  comunali,  approvato  con    decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  16  maggio 1960, n.   570, e
          successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio  1968, n.
          108, dal decreto-legge 3  maggio 1976, n.  161, convertito,
          con  modificazioni, dalla   legge 14 maggio  1976, n.  240,
          dalla  legge  24  gennaio    1979,  n.  18,  e   successive
          modificazioni,  e  dalla  legge   25 maggio 1970, n. 352, e
          successive modificazioni, i notai, i  giudici di   pace,  i
          cancellieri  e   i collabora  tori delle cancellerie  delle
          corti di  appello,  dei   tribunali e   delle preture,    i
          segretari    delle procure  della Repubblica,  i presidenti
          delle province,   i sindaci,  gli    assessori  comunali  e
          provinciali,   i   presidenti   dei   consigli  comunali  e
          provinciali, i presidenti e i vice presidenti  dei consigli
          circoscrizionali,  i  segretari comunali   e provinciali  e
          i  funzionari  incaricati    dal sindaco e   dal presidente
          della  provincia. Sono  altresi'  competenti   ad  eseguire
          le autenticazioni di cui al presente  comma  i  consiglieri
          provinciali e i consiglieri  comunali  che  comunichino  la
          propria    disponibilita',  rispettivamente,  al presidente
          della provincia e al sindaco".