Art. 6.
    (Integrazione dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81)
   1.  All'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma
2 e' inserito il seguente:
   "2-bis. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi  i  gruppi  di
candidati  che  abbiano  ottenuto al primo turno meno del 3 per cento
dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi
che abbia superato tale soglia".
 
          Nota all'art. 6:
            - Si riporta il testo dell'art. 9  della legge  25  marzo
          1993,  n.  81 (per  l'argomento  v. in  nota  all'art.  1),
          come  modificato  dalla presente legge:
            "Art.  9.  (Elezione  del   consiglio   provinciale).   -
          1.   L'elezione dei  consiglieri provinciali  e' effettuata
          sulla    base  di  collegi  uninominali  e     secondo   le
          disposizioni  dettate   dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e
          successive modificazioni, in quanto  compatibili  con    le
          norme   di   cui  all'articolo 8  della  presente  legge ed
          al presente articolo.
            2. L'attribuzione dei seggi del  consiglio provinciale ai
          gruppi  di  candidati  collegati  e'  effettuata  dopo   la
          proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.
            2-bis.  Non    sono ammessi all'assegnazione dei seggi  i
          gruppi di candidati che abbiano  ottenuto  al  primo  turno
          meno   del  tre  per  cento  dei  voti  validi  e  che  non
          appartengano a  nessuna  coalizione  di  gruppi  che  abbia
          superato tale soglia.
            3.   Per l'assegnazione  dei  seggi a  ciascun  gruppo di
          candidati  collegati,  si  divide   la   cifra   elettorale
          conseguita  da ciascun gruppo di candidati  successivamente
          per 1,   2, 3, 4,... sino   a  concorrenza  del  numero  di
          consiglieri  da  eleggere.  Quindi  tra   i quozienti cosi'
          ottenuti  si scelgono  i piu'  alti, in  numero eguale    a
          quello    dei  consiglieri da eleggere, disponendoli in una
          graduatoria decrescente.  A  ciascun gruppo   di  candidati
          sono  assegnati    tanti  rappresentanti quanti   sono    i
          quozienti   ad   esso     appartenenti    compresi    nella
          graduatoria. A parita'  di quoziente, nelle cifre  intere e
          decimali,  il posto  e' attribuito  al gruppo  di candidati
          che ha  ottenuto la maggior cifra elettorale e,  a  parita'
          di  quest'ultima,  per sorteggio.  Se ad un gruppo spettano
          piu'   posti di quanti sono i  suoi  candidati,  i    posti
          eccedenti    sono  distribuiti    tra  gli    altri gruppi,
          secondo l'ordine dei quozienti.
            4. Le disposizioni di cui al  comma 3 si applicano quando
          il gruppo  o    i  gruppi    di  candidati    collegati  al
          candidato  proclamato    eletto  presidente della provincia
          abbiano conseguito   almeno  il  60  per  cento  dei  seggi
          assegnati al consiglio provinciale.
            5. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al
          candidato proclamato eletto  presidente della provincia non
          abbiano  conseguito  almeno  il  60  per  cento  dei  seggi
          assegnati al consiglio pro  vinciale,  a  tale  gruppo    o
          gruppi  di  candidati viene assegnato   il 60 per cento dei
          seggi, con arrotondamento  all'unita' superiore qualora  il
          numero  dei    consiglieri da   attribuire al  gruppo o  ai
          gruppi  contenga una cifra decimale superiore a 50. In caso
          di  collegamento  di  piu'  gruppi  con      il   candidato
          proclamato  eletto   presidente, per  determinare il numero
          di  seggi  spettanti  a  ciascun  gruppo,  si  dividono  le
          rispettive   cifre   elettorali   corrispondenti   ai  voti
          riportati al primo  turno,  per  1,  2,  3,  4,...  sino  a
          concorrenza   del  numero  dei  seggi  da  assegnare.    Si
          determina no   in tal   modo i   quozienti piu'    alti  e,
          quindi,  il  numero  dei  seggi spettanti ad ogni gruppo di
          candidati.
            6. I restanti seggi sono  attribuiti agli altri gruppi di
          candidati ai sensi del comma 3.
            7. Una  volta determinato il  numero dei seggi  spettanti
          a  ciascun  gruppo   di candidati,   sono   in primo  luogo
          proclamati eletti  alla carica di  consigliere i  candidati
          alla  carica di  presidente della provincia  non  risultati
          eletti,  collegati  a  ciascun  gruppo  di candidati    che
          abbia    ottenuto   almeno    un   seggio.   In    caso  di
          collegamento  di  piu'  gruppi  con   il   candidato   alla
          carica   di presidente  della  provincia  non   eletto,  il
          seggio  spettante  a quest'ultimo  e' detratto   dai  seggi
          complessivamente   attribuiti     ai  gruppi  di  candidati
          collegati.
            8. Compiute le  operazioni  di  cui    al  comma  7  sono
          proclamati  eletti consiglieri   provinciali   i  candidati
          di   ciascun   gruppo   secondo l'ordine  delle  rispettive
          cifre individuali".