Art. 7. (Durata degli organi elettivi di comuni e province) 1. All'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: "per un periodo di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di cinque anni". 2. Le disposizioni del comma 1 si attuano con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (per l'argomento v. in nota all'art. 1), come modificato dalla presente legge: "Art. 2 (Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati). - 1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni".