Art. 7.
          (Durata degli organi elettivi di comuni e province)
   1.  All'articolo  2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le
parole: "per un  periodo  di  quattro  anni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "per un periodo di cinque anni".
   2.  Le  disposizioni  del comma 1 si attuano con effetto dal primo
rinnovo degli organi  degli  enti  locali  successivo  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge.
 
          Nota all'art. 7:
            -  Si    riporta  il  testo dell'art.   2, comma 1, della
          legge 25 marzo 1993, n. 81 (per l'argomento  v.    in  nota
          all'art. 1), come modificato dalla presente legge:
            "Art.   2     (Durata  del    mandato  del  sindaco,  del
          presidente della provincia  e dei   consigli.   Limitazione
          dei  mandati).   - 1.  Il sindaco e il  consiglio comunale,
          il presidente della  provincia e il  consiglio  provinciale
          durano in carica  per un periodo  di cinque anni".