Art. 8. (Modifica di termini per lo svolgimento delle elezioni amministrative - Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) 1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni: a) gli articoli 1 e 2, come modificati dal decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 1. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. 2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni. Art. 2. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all'articolo 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data"; b) all'articolo 3, comma 1, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: "quarantacinquesimo" e' sostituita dalla seguente: "cinquantacinquesimo". 2. All'articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: "quaranta" e' sostituita dalla seguente: "quarantacinque". 3. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e' abrogato. 4. All'articolo 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: "dimissioni," e' soppressa; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario". 5. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), numero 1), la parola: "dimissioni," e' soppressa; b) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) e' inserito il seguente: "1-bis) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia".
Note all'art. 8: - La legge 8 giugno 1990, n. 142, reca: "Ordinamento delle autonomie locali". - La legge 7 giugno 1991, n. 182, modificata dal decreto-legge 25 febbraio 1943, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 1993, n. 120 (Disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993), e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), reca: "Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali e circoscrizionali". - Si riporta il testo vigente dell'art. 3, comma 1, della sopracitata legge 7 giugno 1991, n. 182, come modificato dalla presente legge: "Art. 3. - 1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 e' fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed e' comunicata immediatamente ai prefetti perche' provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge". - Si riporta il testo vigente dell'art. 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), come modificato dalla presente legge: "Art. 18. - Il prefetto, d'intesa col presidente della Corte d'appello fissa la data dell'elezione per ciascun comune e la partecipa al sindaco, il quale con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima di tale data, ne da' avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo della riunione". - Si riporta il testo dell'art. 37-bis della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (per l'argomento v. in nota all'art. 1), come modificato dalla presente legge: "Art. 37-bis (Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia). - 1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente. 2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonche' nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, legge 18 gennaio 1992, n. 16. 3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario. 4. Lo scioglimento nel consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonche' delle rispettive giunte". - Si riporta il testo vigente dell'art. 39 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla presente legge: "Art. 39 (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali). - 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia; 1-bis) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia; 2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purche' contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia; 2-bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti del consiglio; c) quando non sia approvato nei termini il bilancio. 2. Nella ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinche' le predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. 3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. 4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge. 5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. 6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente".