Art. 9.
                        (Albo degli scrutatori)
   1.  L'articolo  1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato
dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 21  marzo  1990,  n.  53,  e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  1.  - 1. In ogni comune della Repubblica e' tenuto un unico
albo  delle  persone  idonee  all'ufficio  di  scrutatore  di  seggio
elettorale  comprendente  i  nominativi degli elettori che presentano
apposita domanda secondo i termini  e  le  modalita'  indicati  dagli
articoli seguenti.
   2.  La  inclusione  nell'albo  di cui al comma 1 e' subordinata al
possesso dei seguenti requisiti:
   a) essere elettore del comune;
   b) avere assolto gli obblighi scolastici".
   2. In sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge,  sono
iscritti  all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n.
95, come sostituito dal comma 1  del  presente  articolo,  anche  gli
elettori gia' iscritti, alla data di entrata in vigore della presente
legge, nell'apposito albo istituito a norma dell'articolo 5-bis della
citata legge n. 95 del 1989.
   3.  L'articolo  3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato
dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e'  sostituito  dal
seguente:
   "Art.  3.  - 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco,
con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in  altri
luoghi  pubblici,  invita gli elettori che desiderano essere inseriti
nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.
   2.  Le  domande  vengono  trasmesse  alla  commissione  elettorale
comunale,  la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano
nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico  delle  leggi
recanti  norme  per  la elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed
all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e  la
elezione  degli  organi delle amministrazioni comunali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.  570,  li
inserisce  nell'albo,  escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere
le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza  giustificato
motivo,  sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non
definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96  del  citato  testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960,  n.  570,  e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30  marzo
1957, n. 361.
   3.  A  coloro  che  non  siano stati inclusi nell'albo, il sindaco
notifica per  iscritto  la  decisione  della  commissione  elettorale
comunale, indicandone i motivi.
   4.  L'albo  formato  ai  sensi dei commi 1 e 2 e' depositato nella
segreteria del comune per  la  durata  di  giorni  quindici  ed  ogni
cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.
   5.  Il  sindaco da' avviso del deposito dell'albo nella segreteria
del comune con pubblico manifesto con il quale  invita  gli  elettori
del  comune  che  intendono  proporre  ricorso  avverso  la  denegata
iscrizione,  oppure  avverso  la  indebita  iscrizione  nell'albo,  a
presentarlo  alla  commissione  elettorale  circondariale entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
   6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver
fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla  presentazione,
la  notificazione  del ricorso alla parte interessata, la quale puo',
entro  cinque  giorni  dall'avvenuta  notificazione,  presentare   un
controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale".
   4. L'articolo 4 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e' sostituito dal
seguente:
   "Art.  4.  - 1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i
termini di cui al comma 6 dell'articolo 3,  decide  inappellabilmente
sui ricorsi presentati.
   2.   Le   determinazioni  adottate  dalla  commissione  elettorale
circondariale  sono  immediatamente   comunicate   alla   commissione
elettorale  comunale  per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui
ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco".
   5. L'articolo 5-bis della legge 8 marzo 1989,  n.  95,  introdotto
dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e' abrogato.
   6.  L'articolo  6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito
dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e'  sostituito  dal
seguente:
   "Art.  6.  -  1.  Tra  il  venticinquesimo  ed il ventesimo giorno
antecedenti la  data  stabilita  per  la  votazione,  la  commissione
elettorale  comunale,  in pubblica adunanza, preannunziata due giorni
prima con manifesto  affisso  nell'albo  pretorio  del  comune,  alla
presenza  dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune,
se designati, procede:
   a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale  del  comune,  di  un
numero  di  nominativi  compresi  nell'albo  degli  scrutatori pari a
quello occorrente;
   b)  alla  formazione,  per  sorteggio,  di  una   graduatoria   di
nominativi   compresi  nel  predetto  albo  per  sostituire,  secondo
l'ordine di estrazione, gli  scrutatori  sorteggiati  a  norma  della
lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento.
   2.  Qualora  il  numero  dei nominativi ricompresi nell'albo degli
scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1,
la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra
gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.
   3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel  piu'
breve  tempo,  e  al  piu'  tardi  non  oltre  il quindicesimo giorno
precedente  le  elezioni,  l'avvenuta   nomina.   L'eventuale   grave
impedimento  ad  assolvere  l'incarico  deve essere comunicato, entro
quarantotto  ore  dalla  notifica  della  nomina,  al  sindaco  o  al
commissario  che  provvede a sostituire gli impediti con gli elettori
ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.
   4. La nomina e' notificata agli interessati  non  oltre  il  terzo
giorno precedente le elezioni".
 
          Note all'art. 9:
            -  La    legge 8   marzo 1989,  n. 95,  reca: "Norme  per
          l'istituzione dell'albo  e per  il sorteggio  delle persone
          idonee all'ufficio  di scrutatore  di seggio  elettorale  e
          modifica all'art.  53 del  testo unico  delle leggi  per la
          composizione   e      la  elezione     degli  organi  delle
          amministrazioni  comunali,  approvato    con  decreto   del
          Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570".
            -  Si    riporta  il  testo dell'art.   5-bis della sopra
          citata  legge 8 marzo 1989, n. 95:
            "Art. 5-bis.  - 1. Entro il mese di ottobre  di ogni anno
          il sindaco, con manifesto da affiggere  nell'albo  pretorio
          del  comune  ed  in   altri luoghi   pubblici, invita   gli
          elettori  disposti ad  essere inseriti in   apposito  albo,
          diverso  da   quello di cui all'art.  1, di persone  idonee
          all'ufficio  di scrutatore  a farne  apposita domanda entro
          il mese di novembre.
            2.  Le  domande  vengono   trasmesse   alla   commissione
          elettorale comunale, la quale, accertato che  i richiedenti
          sono  in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 e  non si
          trovano nelle condizioni di cui all'art. 38 del testo unico
          delle leggi recanti norme per la elezione della Camera  dei
          deputati,  approvato con D.P.R.  20 marzo  1957, n.  361, e
          all'art.  23  del  testo     unico  delle  leggi   per   la
          composizione     e     la     elezione     degli     organi
          dell'amministrazione  comunale,  approvato  con  D.P.R.  16
          maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo.
            3.    All'albo    cosi'    formato    si  applicano    le
          disposizioni  degli articoli 3, commi 4 e seguenti, 4 e 5".
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  38  del  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  30  marzo  1957,  n.    361
          (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
          la elezione della Camera dei deputati):
            "Art. 38.  - Sono esclusi  dalle funzioni  di  presidente
          di  ufficio  elettorale  di  sezione,  di  scrutatore  e di
          segretario:
            a)  coloro  che, alla   data   delle   elezioni,  abbiano
          superato  il settantesimo anno di eta';
            b)  i   dipendenti  dei  Ministeri  dell'interno,   delle
          poste  e telecomunicazioni e dei trasporti;
               c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
            d)   i  medici  provinciali,  gli ufficiali  sanitari  ed
          i  medici condotti;
            e)  i segretari  comunali ed  i  dipendenti dei   comuni,
          addetti   o comandati a prestare servizio presso gli uffici
          elettorali comunali;
            f) i candidati alle elezioni per le quali  si  svolge  la
          votazione".
            -    Si riporta   il testo  degli  articoli 23  e 96  del
          decreto  del Presidente della Repubblica   16 maggio  1960,
          n.  570 (per l'argomento v. nelle note all'art. 8):
            "Art.  23.   - Sono esclusi  dalle funzioni di presidente
          di ufficio  elettorale  di  sezione,  di  scrutatore  e  di
          segretario:
            a)   coloro   che,   alla   data  delle  elezioni,  hanno
          superato  il settantesimo anno di eta';
            b)   i   dipendenti  dei   Ministeri  dell'intero,  delle
          poste  e telecomunicazioni e dei trasporti;
               c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
            d)  i  medici  provinciali,  gli  ufficiali  sanitari   e
          i  medici condotti;
            e)   i segretari  comunali ed  i  dipendenti dei  comuni,
          addetti  o comandati a prestare servizio presso gli  uffici
          elettorali comunali;
            f)  i  candidati  alle elezioni per le quali si svolge la
          votazione".
            "Art.   96.   -   Chiunque,   appartenendo    all'ufficio
          elettorale,  con  atti od   omissioni contrari  alla legge,
          rende  impossibile     il   compimento   delle   operazioni
          elettorali,  o  cagiona    la nullita' della elezione, o ne
          altera il   risultato, o si astiene    dalla  proclamazione
          dell'esito  delle votazioni,   e' punito con la  reclusione
          da tre a  sette anni e con la multa da L.  2.000.000  a  L.
          4.000.000.
            Chiunque,      appartenendo   all'ufficio     elettorale,
          contravviene  alle disposizioni degli  articoli 63 e 68  e'
          punito con la  reclusione da tre a sei mesi.
            Chiunque,     appartenendo   all'ufficio      elettorale,
          impedisce      la  trasmissione  prescritta  dalla legge di
          liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone  consegna,    od
          operandone il trafugamento,  e' punito con la reclusione da
          tre  a  sette  anni  e  con  la  multa da L. 2.000.000 a L.
          4.000.000. In tali casi il colpevole  sara'  immediatamente
          arrestato   e   giudicato   dal   tribunale,  con  giudizio
          direttissimo.
            Il segretario dell'ufficio  elettorale,  che  rifiuta  di
          inscrivere  od allegare   nel processo  verbale proteste  o
          reclami  di elettori,  e' punito con la reclusione  da  sei
          mesi a tre anni e con la multa fino a L. 4.000.000.
            I    rappresentanti   delle liste   dei   candidati   che
          impediscono   il  regolare  procedimento  delle  operazioni
          elettorali,  sono  puniti con la reclusione da due a cinque
          anni e con la multa fino a L. 4.000.000".
            - Si riporta  il testo del secondo comma dell'art.   104,
          del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
          1957, n. 361:
            "Chiunque,    appartenendo  all'ufficio   elettorale  con
          atti  od omissioni contrari alla legge,  rende  impossibile
          il  compimento  delle operazioni elettorali,  o cagiona  la
          nullita'  delle elezioni,  o ne altera   il risultato,    o
          si astiene  dalla proclamazione  dell'esito delle votazioni
          e'  punito  con  la reclusione da tre a sette anni e con la
          multa da L. 2.000.000 a L. 4.000.000".