Art. 3.
                             Investimenti
  Il  piano  d'impresa  includera'  un  aggiornamento  del  piano  di
investimenti  prevedendo  i tempi  di  realizzazione  di quelli  gia'
oggetto del contratto di programma  e dei relativi addendi. Il piano,
inoltre, per  ciascuno dei nuovi investimenti,  sara' corredato delle
valutazioni di redditivita' economica e  finanziaria, dei costi e dei
tempi  di  realizzazione,  nonche'   delle  fonti  di  finanziamento,
comprese quelle  diverse dal contratto di  programma, con particolare
riguardo per queste ultime al sistema Alta Capacita'.
  Il piano degli investimenti dovra' essere corredato, per ogni nuovo
intervento, dalla previsione degli effetti sulla domanda di trasporto
servita dalla ferrovia e dalla indicazione del programma di esercizio
ferroviario.
  La proposta di  piano degli investimenti dovra'  tenere conto delle
seguenti priorita':
  a) nuove tecnologie finalizzate  ad aumentare anche l'automazione e
la sicurezza dell'esercizio;
  b) accelerazione  del completamento del progetto  Alta Capacita' in
vista   della  modernizzazione   del   sistema   ferroviario  e   del
collegamento con le grandi reti europee;
    c) integrazione del sistema con la rete europea;
    d) progetto del trasporto ferroviario delle merci;
  e)  piano degli  interventi  per il  potenziamento,  in una  logica
intermodale, della rete nel Mezzogiorno  e nelle altre aree del Paese
carenti di infrastrutture;
  f) interventi  nelle aree urbane  con particolare riguardo  ai nodi
delle aree metropolitane per la  piena integrazione con l'intera rete
di Alta Capacita';
  g) azioni per assicurare il rispetto delle norme antinquinamento.
  Dovranno  essere  indicate inoltre  le  azioni,  in particolare  di
semplificazione procedurale, da attivare  per una accelerazione della
spesa per investimenti della azienda.
  L'articolazione  temporale  del  piano  degli  investimenti  dovra'
prevedere  la  fissazione di  obiettivi  intermedi  ben definiti  con
scadenze annuali.