Art. 3. Investimenti Il piano d'impresa includera' un aggiornamento del piano di investimenti prevedendo i tempi di realizzazione di quelli gia' oggetto del contratto di programma e dei relativi addendi. Il piano, inoltre, per ciascuno dei nuovi investimenti, sara' corredato delle valutazioni di redditivita' economica e finanziaria, dei costi e dei tempi di realizzazione, nonche' delle fonti di finanziamento, comprese quelle diverse dal contratto di programma, con particolare riguardo per queste ultime al sistema Alta Capacita'. Il piano degli investimenti dovra' essere corredato, per ogni nuovo intervento, dalla previsione degli effetti sulla domanda di trasporto servita dalla ferrovia e dalla indicazione del programma di esercizio ferroviario. La proposta di piano degli investimenti dovra' tenere conto delle seguenti priorita': a) nuove tecnologie finalizzate ad aumentare anche l'automazione e la sicurezza dell'esercizio; b) accelerazione del completamento del progetto Alta Capacita' in vista della modernizzazione del sistema ferroviario e del collegamento con le grandi reti europee; c) integrazione del sistema con la rete europea; d) progetto del trasporto ferroviario delle merci; e) piano degli interventi per il potenziamento, in una logica intermodale, della rete nel Mezzogiorno e nelle altre aree del Paese carenti di infrastrutture; f) interventi nelle aree urbane con particolare riguardo ai nodi delle aree metropolitane per la piena integrazione con l'intera rete di Alta Capacita'; g) azioni per assicurare il rispetto delle norme antinquinamento. Dovranno essere indicate inoltre le azioni, in particolare di semplificazione procedurale, da attivare per una accelerazione della spesa per investimenti della azienda. L'articolazione temporale del piano degli investimenti dovra' prevedere la fissazione di obiettivi intermedi ben definiti con scadenze annuali.