Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. L'art. 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, e' sostituito dal seguente: "Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze: a) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995; b) 21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997; c) 21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1998; d) 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999.". Riferimenti normativi: - L'art. 567 del codice di procedura civile detta norme relative all'istanza di vendita.