Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092,  nonche' dell'art.  10, comma  3, del  medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che  di quelle richiamate nel    decreto,  trascritte
nelle note.  Restano   invariati  il   valore  e  l'efficacia   degli
atti legislativi qui riportati.
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  L'art. 13-bis  della  legge  3 agosto  1998,  n. 302,  aggiunto
dall'articolo  4  del  decreto-legge   21  settembre  1998,  n.  328,
convertito, con modificazioni, dalla legge  19 novembre 1998, n. 399,
e' sostituito dal seguente:
  "Art.    13-bis  (Norma    transitoria).  -    1.  Il   termine per
l'allegazione  della  documentazione  prescritta  dal  secondo  comma
dell'articolo  567 del  codice di  procedura civile,  come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze:
  a) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata
entro il 31 dicembre 1995;
  b) 21 aprile  2000, quando l'istanza di  vendita risulta depositata
entro il 31 dicembre 1997;
  c) 21 luglio  2000, quando l'istanza di  vendita risulta depositata
entro il 31 dicembre 1998;
  d) 21 ottobre 2000, quando  l'istanza di vendita risulta depositata
entro il 31 dicembre 1999.".
          Riferimenti normativi:
            - L'art.   567 del codice    di  procedura  civile  detta
          norme relative all'istanza di vendita.