Art. 1-bis.
(( 1. Per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8       ))
(( settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto         ))
(( dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, in deroga a  ))
(( quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2945 del codice   ))
(( civile, l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo  ))
(( fino alla dichiarazione di estinzione e il nuovo periodo di     ))
(( prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale              ))
(( dichiarazione.                                                  ))
          Riferimenti normativi:
            - Si  riporta il testo  dell'art. 1 della  legge 3 agosto
          1998, n.  302,  recante: "Norme  in tema  di espropriazione
          forzata e  di atti affidabili ai notai":
            "Art. 1 (Documenti da allegare all'istanza di vendita). -
          1.    Il    secondo comma   dell'art. 567   del codice   di
          procedura  civile e' sostituito dai seguenti:
            ''Il   creditore   che  richiede    la    vendita    deve
          provvedere,    entro  sessanta  giorni   dal deposito   del
          ricorso,  ad allegare  allo stesso l'estratto del   catasto
          e   delle mappe  censuarie, il  certificato di destinazione
          urbanistica di  cui all'art. 18 della   legge  28  febbraio
          1985,    n. 47,   di data   non  anteriore a  tre mesi  dal
          deposito  del ricorso,   nonche'   i   certificati    delle
          iscrizioni     e     trascrizioni  relative    all'immobile
          pignorato;  tale documentazione  puo'  essere sostituita da
          un certificato   notarile attestante  le  risultanze  delle
          visure catastali e dei registri immobiliari.
            La  documentazione di  cui al  secondo comma  puo' essere
          allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di
          titolo esecutivo.
            Qualora  non  sia  depositata  nei  termini prescritti la
          documentazione  di  cui  al    secondo  comma,  ovvero   il
          certificato notarile sostitutivo della  stessa, il  giudice
          dell'esecuzione   pronuncia ad  istanza del debitore  o  di
          ogni   altra   parte   interessata   o   anche    d'ufficio
          l'ordinanza  di    estinzione della procedura esecutiva  di
          cui all'art.    630,  secondo  comma,  disponendo  che  sia
          cancellata  la  trascrizione  del  pignoramento. Si applica
          l'art. 562, secondo comma''.".
            - Si trascrive il testo dell'art. 2945 del codice civile:
            "Art.  2945 ((  (Effetti e  durata  dell'interruzione) ))
          . -    Per  effetto  dell'interruzione  s'inizia  un  nuovo
          periodo di prescrizione.
            Se  l'interruzione  e' avvenuta mediante   uno degli atti
          indicati  dai  primi  due    commi  dell'art.    2943,   la
          prescrizione  non corre  fino al momento  in cui  passa  in
          giudicato la  sentenza  che definisce  il giudizio.
            Se  il  processo    si estingue, rimane fermo   l'effetto
          interruttivo e il    nuovo    periodo    di    prescrizione
          comincia  dalla  data  dell'atto interruttivo.
            Nel  caso  di    arbitrato la prescrizione non corre  dal
          momento  della  notificazione  dell'atto    contenente   la
          domanda  di  arbitrato   sino al momento   in  cui il  lodo
          che  definisce  il  giudizio non   e'   piu' impugnabile  o
          passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione".