Art. 1-bis. (( 1. Per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8 )) (( settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto )) (( dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, in deroga a )) (( quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2945 del codice )) (( civile, l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo )) (( fino alla dichiarazione di estinzione e il nuovo periodo di )) (( prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale )) (( dichiarazione. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, recante: "Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai": "Art. 1 (Documenti da allegare all'istanza di vendita). - 1. Il secondo comma dell'art. 567 del codice di procedura civile e' sostituito dai seguenti: ''Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonche' i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione puo' essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. La documentazione di cui al secondo comma puo' essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo. Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'art. 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'art. 562, secondo comma''.". - Si trascrive il testo dell'art. 2945 del codice civile: "Art. 2945 (( (Effetti e durata dell'interruzione) )) . - Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l'interruzione e' avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo. Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non e' piu' impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione".