Art. 10.
  All'inizio di ciascun corso  gli specializzandi dovranno concordare
con  il  consiglio  della  scuola la  scelta  degli  eventuali  corsi
opzionali  che  dovranno  costituire orientamento  all'interno  della
specializzazione,  l'attivita'  sperimentale   di  laboratorio  e  di
tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un relatore nominato dal
consiglio della scuola.
  Ai fini  della frequenza  alle lezioni  teoriche ed  alle attivita'
pratiche il  consiglio della  scuola potra' riconoscere  utile, sulla
base   di   idonea   documentazione,  l'attivita',   attinente   alla
specializzazione,  svolta  all'estero  in laboratori  universitari  o
extra universitari.