Art. 11.
  L'Universita', su  proposta del consiglio della  scuola, stabilisce
convenzioni   con  enti   pubblici  o   privati,  con   finalita'  di
sovvenzionamento e di utilizzazione  di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del decreto  del  Presidente della  Repubblica dell'11  luglio
1980, n. 382, e del decreto  del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162.