Art. 11. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.