Art. 12.
  Lo  svolgimento dell'attivita'  didattica  terra'  conto anche  del
carattere pratico delle  discipline. A tale scopo  il consiglio della
scuola stabilira',  sentiti i  docenti interessati, le  attivita' che
gli specializzandi  dovranno svolgere in collaborazione  con ordini e
organizzazioni professionali,  con enti  locali, con enti  pubblici o
privati, e con chiunque altro riterra' utile ai fini della formazione
professionale.  Gli specializzandi,  ai  fini  della loro  formazione
professionale   e  come   esperienza   applicativa  delle   attivita'
didattiche, potranno  partecipare a tutte le  attivita' della scuola.
Il consiglio  programma anche i  seminari di singole discipline  e di
insegnamenti raggruppati  e coordinati.  A questi saranno  chiamati a
collaborare docenti universitari  ed esperti che con  il loro apporto
possano mantenere  il piu' alto  possibile il livello culturale  e di
preparazione professionale  a norma  della legislazione  vigente; per
l'attuazione di  tale collaborazione si provvedera'  con contratti di
diritto privato a norma dell'art.  4 del decreto del Presidente della
Repubblica  10 marzo  1982, n.  162, o  con apposite  convenzioni tra
universita'   ed   enti   nel  rispetto   della   vigente   normativa
dell'ordinamento universitario. Il consiglio decide altresi' le forme
di internato e  le relative modalita' di  svolgimento, in conformita'
alla legge vigente.