Art. 12. Lo svolgimento dell'attivita' didattica terra' conto anche del carattere pratico delle discipline. A tale scopo il consiglio della scuola stabilira', sentiti i docenti interessati, le attivita' che gli specializzandi dovranno svolgere in collaborazione con ordini e organizzazioni professionali, con enti locali, con enti pubblici o privati, e con chiunque altro riterra' utile ai fini della formazione professionale. Gli specializzandi, ai fini della loro formazione professionale e come esperienza applicativa delle attivita' didattiche, potranno partecipare a tutte le attivita' della scuola. Il consiglio programma anche i seminari di singole discipline e di insegnamenti raggruppati e coordinati. A questi saranno chiamati a collaborare docenti universitari ed esperti che con il loro apporto possano mantenere il piu' alto possibile il livello culturale e di preparazione professionale a norma della legislazione vigente; per l'attuazione di tale collaborazione si provvedera' con contratti di diritto privato a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, o con apposite convenzioni tra universita' ed enti nel rispetto della vigente normativa dell'ordinamento universitario. Il consiglio decide altresi' le forme di internato e le relative modalita' di svolgimento, in conformita' alla legge vigente.