Art. 14.
  L'importo  delle tasse  e  soprattasse dovute  dagli iscritti  alla
scuola  e' quello  previsto dalle  vigenti disposizioni  di legge;  i
contributi   sono    stabiliti   anno   per   anno    dal   consiglio
d'amministrazione dell'universita' anche su indicazione del consiglio
di scuola. La scuola e'  finanziata, oltre che da contributi ordinari
e straordinari dell'universita', da lasciti  e donazioni di enti e di
privati  comunque iscritti  nel  bilancio dell'universita'.  Potranno
essere  assegnati premi  scientifici  a seguito  di  concorso con  le
modalita' stabilite  dal consiglio di  scuola con fondi  iscritti nel
bilancio dell'universita'.