Art. 15.
  Il  consiglio  della  scuola  e' presieduto  dal  direttore  ed  e'
composto  dai  docenti  universitari  di ruolo  e  dai  professori  a
contratto  previsti  dall'art. 4  del  decreto  del Presidente  della
Repubblica 10  marzo 1982,  n. 162. Il  consiglio, qualora  i docenti
dell'Universita'  del Sannio  non  abbiano  competenze specifiche  in
relazione  a   talune  materie  di  insegnamento   oppure  non  siano
disponibili ad  insegnare presso la scuola,  si avvarra', nell'ambito
delle  normative  vigenti  e  nell'ambito di  convenzioni  con  altri
atenei,  della  competenza  di  docenti  provenienti  da  altre  sedi
universitarie.
  Il  consiglio individua  le  esigenze didattiche  cui  si deve  far
fronte  mediante  contratto e  provvede  alla  proposta, indicando  i
requisiti  scientifici  e  professionali   che  debbono  possedere  i
professori da nominare.
  Il consiglio,  oltre a decidere  su tutte le  attivita' didattiche,
scientifiche e organizzative previste  dai precedenti articoli, ha le
competenze attribuitegli dalla vigente normativa.