Art. 15. Il consiglio della scuola e' presieduto dal direttore ed e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il consiglio, qualora i docenti dell'Universita' del Sannio non abbiano competenze specifiche in relazione a talune materie di insegnamento oppure non siano disponibili ad insegnare presso la scuola, si avvarra', nell'ambito delle normative vigenti e nell'ambito di convenzioni con altri atenei, della competenza di docenti provenienti da altre sedi universitarie. Il consiglio individua le esigenze didattiche cui si deve far fronte mediante contratto e provvede alla proposta, indicando i requisiti scientifici e professionali che debbono possedere i professori da nominare. Il consiglio, oltre a decidere su tutte le attivita' didattiche, scientifiche e organizzative previste dai precedenti articoli, ha le competenze attribuitegli dalla vigente normativa.