Art. 6.
  Possono partecipare  all'ammissione coloro che sono  laureati della
facolta' di economia e di  giurisprudenza. Sono, altresi', ammessi al
concorso per l'ammissione alla  scuola di specializzazione coloro che
siano in possesso  di un titolo di studio  conseguito presso istituti
esteri  a livello  universitario,  titolo  dichiarato equipollente  a
quello  richiesto  nell'ordinamento  della scuola  dal  consiglio  di
scuola,  ai soli  fini dell'ammissione  alla scuola  stessa ai  sensi
dell'art. 332  del testo unico  31 agosto 1933,  n. 1592. I  corsi di
studio sono corsi ufficiali universitari e sono pubblici.