Art. 7. Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un concorso consistente in una prova scritta che potra' svolgersi, in attuazione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, mediante domande a risposte multiple, integrata da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di rinunzia sono ammessi coloro che seguono nella graduatoria.