Art. 7.
  Per  l'ammissione alla  scuola e'  richiesto il  superamento di  un
concorso consistente  in una prova  scritta che potra'  svolgersi, in
attuazione dell'art.  13 del decreto del  Presidente della Repubblica
10  marzo  1982,  n.  162,  mediante  domande  a  risposte  multiple,
integrata  da  un colloquio  e  da  una  valutazione, in  misura  non
superiore  al  30% del  punteggio  complessivo  a disposizione  della
commissione, dei seguenti titoli:
  a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
    b) il voto di laurea;
  c) il  voto riportato negli esami  di profitto del corso  di laurea
nelle materie concernenti la specializzazione;
    d) le pubblicazioni nelle predette materie.
  Il punteggio  dei predetti titoli  e' quello stabilito  dal decreto
ministeriale del 16 settembre 1982.
  Sono  ammessi  alla  scuola  di  specializzazione  coloro  che,  in
relazione  al  numero  dei  posti  disponibili,  siano  collocati  in
posizione utile nelle graduatorie  compilate sulla base del punteggio
complessivo riportato.  In caso di  rinunzia sono ammessi  coloro che
seguono nella graduatoria.