Art. 9.
  La frequenza dei  corsi e' obbligatoria e comunque  non puo' essere
inferiore  ai due  terzi  della complessiva  attivita' di  formazione
professionale  organizzata  dalla  scuola.  Alla fine  di  ogni  anno
accademico lo  specializzando deve sostenere un  esame teoricopratico
per il  passaggio all'anno di  corso successivo o per  essere ammesso
all'esame di  diploma. La  commissione d'esame,  composta a  norma di
legge, esprime  un giudizio globale  sul livello di  preparazione del
candidato  nelle singole  discipline  e  relative attivita'  pratiche
prescritte per l'anno  di corso. Coloro che non  superano detto esame
potranno ripetere l'anno di corso una  sola volta. Le borse di studio
per la frequenza dei corsi sono sottoposte alla vigente normativa.