Art. 9. La frequenza dei corsi e' obbligatoria e comunque non puo' essere inferiore ai due terzi della complessiva attivita' di formazione professionale organizzata dalla scuola. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teoricopratico per il passaggio all'anno di corso successivo o per essere ammesso all'esame di diploma. La commissione d'esame, composta a norma di legge, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Le borse di studio per la frequenza dei corsi sono sottoposte alla vigente normativa.