IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Visto il  comma 15  dell'art. 9-quinquies  della legge  28 novembre
1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, su conforme parere della Commissione centrale per
la  riscossione  unificata  dei  contributi  in  agricoltura,  previa
proposta  delle commissioni  provinciali  della manodopera  agricola,
formulata tenuto conto delle  caratteristiche fisiche del territorio,
dei  modi   correnti  di  coltivazione  dei   terreni  nonche'  delle
consuetudini locali,  determina per  ciascuna provincia,  con proprio
decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e
per ciascun capo di bestiame;
  Visto l'art. 9-quinquies,  commi 11, 12, 13, 14, 16,  17 e 18 della
legge 28  novembre 1996, n.  608, concernente l'accertamento  ai fini
previdenziali e  contributivi delle  giornate di lavoro  prestate dai
lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;
  Visto  il decreto  ministeriale 8  febbraio 1971,  con il  quale e'
stata  approvata   la  deliberazione   del  2  ottobre   1970,  della
commissione provinciale per la manodopera agricola di L'Aquila;
  Vista  la  deliberazione  del  28 maggio  1997,  della  Commissione
provinciale  per  la  monodopera  agricola  di  cui  all'art.  4  del
decreto-legge 3 febbraio  1970, n. 7, convertito  con modifiche nella
legge  11 marzo  1970,  n. 83,  con  la quale  si  e' proceduto  alla
revisione dei  valori medi per ettaro  coltura e per ciascun  capo di
bestiame,   precedentemente  approvati   per   il  predetto   decreto
ministeriale;
  Visto il conforme parere della Commissione centrale di cui all'art.
9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;
                              Decreta:
  I valori medi  di impiego di manodopera, per singola  coltura e per
ciascun  capo   di  bestiame   nella  provincia  di   L'Aquila,  sono
determinati nelle  misure indicate  nell'allegata tabella  secondo la
proposta contenuta  nella deliberazione  datata 28 maggio  1997 della
Commissione provinciale per la manodopera agricola di L'Aquila con le
relative  modifiche apportate  dalla Commissione  centrale, ai  sensi
dell'art. 9-quinquies,  comma 15,  della legge  28 novembre  1996, n.
608.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 aprile 1999
                                         Il direttore generale: Daddi