IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Visto il  comma 15  dell'art. 9-quinquies  della legge  28 novembre
1996, n. 608, il quale stabilisce  che il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, su conforme parere della Commissione centrale per
la  riscossione  unificata  dei  contributi  in  agricoltura,  previa
proposta  delle commissioni  provinciali  della manodopera  agricola,
formulata tenuto conto delle  caratteristiche fisiche del territorio,
dei  modi   correnti  di  coltivazione  dei   terreni  nonche'  delle
consuetudini locali,  determina per  ciascuna provincia,  con proprio
decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e
per ciascun capo di bestiame;
  Visto l'art. 9-quinquies,  commi 11, 12, 13, 14, 16,  17 e 18 della
legge 28  novembre 1996, n.  608, concernente l'accertamento  ai fini
previdenziali e  contributivi delle  giornate di lavoro  prestate dai
lavoratori, di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;
  Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1971, con il quale e'
stata  approvata  la  deliberazione   del  10  novembre  1970,  della
Commissione provinciale per la manodopera agricola di Mantova;
  Vista  la  deliberazione  del   19  marzo  1997  della  Commissione
provinciale  per  la  manodopera  agricola  di  cui  all'art.  4  del
decreto-legge 3 febbraio  1970, n. 7, convertito  con modifiche nella
legge  11 marzo  1970,  n. 83,  con  la quale  si  e' proceduto  alla
revisione dei  valori medi per ettaro  coltura e per ciascun  capo di
bestiame,   precedentemente  approvati   per   il  predetto   decreto
ministeriale;
  Visto il conforme parere della Commissione centrale di cui all'art.
9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;
                              Decreta:
  I valori  medi di impiego di  manodopera, per la singola  coltura e
per  ciascun  capo  di  bestiame nella  provincia  di  Mantova,  sono
determinati nelle  misure indicate  nell'allegata tabella  secondo la
proposta  contenuta nella  deliberazione datata  19 marzo  1997 della
Commissione provinciale,  ai sensi  dell'art. 9-quinquies,  comma 15,
della legge 28 novembre 1996, n. 608.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 aprile 1999
                                         Il direttore generale: Daddi