Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto dirigenziale del 18 dicembre 1998 pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale,.  n.  297,  del 21
dicembre  1998,  di  approvazione  dei  modelli  di dichiarazione IVA
concernenti l'anno 1998 con le relative istruzioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del  sistema di
gestione delle dichiarazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubbblica 22 luglio 1998,
n.  322,  recante  modalita' per la presentazione delle dichiarazioni
relative  alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e alle imposte sul valore aggiunto;
  Visto  il  decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del  12  agosto  1998,  concernente  le
modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;
    Visto  il decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 con il quale sono
stati   individuati   altri   soggetti  abilitati  alla  trasmissione
telematica delle dichiarazioni;
  Viste  le  convenzioni  stipulate  dal  Ministero delle finanze con
l'ABI  e  la  Poste  Italiane  S.p.A.  concernenti  le  modalita'  di
svolgimento  del  servizio  di ricezione delle dichiarazioni da parte
delle banche e degli uffici postali;
  Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel
testo  sostituito  dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80, del 31
marzo  1998,  concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro,
di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nell'Amministrazione
pubblica;
  Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale
devono  essere  adottati  dal Ministro delle finanze esclusivamente i
provvedimenti  che  sono espressione del potere di indirizzo politico
amministrativo  di  cui  agli  artt.  3,  comma  1,  e 14 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  in  particolare  l'art. 4 del succitato decreto dirigenziale
del 18 dicembre 1998;
                               DECRETA
                               Art. 1
  I   soggetti   abilitati   alla   trasmissione   telematica   delle
dichiarazioni  IVA  99, devono trasmettere i dati dei modelli, in via
telematica,  secondo  le specifiche tecniche di cui all'allegato A al
presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 10 maggio 1999
                        IL DIRETTORE GENERALE
                               ROMANO