IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Bari, approvato
con  regio   decreto  14   ottobre  1926,   n.  2134,   e  successive
modificazioni;
  Visto  il   testo  unico  della  legge   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visti  il  decreto  ministeriale  11 maggio  1995,  modificato  con
decreti ministeriali 14 febbraio 1996, 3 luglio 1996, 31 luglio 1996,
5   maggio  1997   e  16   maggio  1997,   concernenti  modificazioni
all'ordinamento didattico universitario  relativamente alle scuole di
specializzazione del settore medico;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Visti i  pareri del  Consiglio universitario nazionale  espressi in
data 11 novembre 1998;
  Riconosciuta la particolare necessita'  di apportare la modifica di
statuto  in  deroga al  termine  triennale  di cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' di Bari, emanato
con decreto rettorale  n. 7772 del 22 ottobre 1996  pubblicato nel n.
183 supplemento  alla Gazzetta Ufficiale  n. 255 del 30  ottobre 1996
non contiene ordinamenti didattici;
  Considerato  che  nelle  more   della  emanazione  del  regolamento
didattico  di   Ateneo  le  modifiche  di   statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  Studi di Bari  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Nel  titolo XX  -  Facolta' di  medicina e  chirurgia  - Scuole  di
specializzazione, nell'art. 210, contenente  l'elenco delle Scuole di
specializzazione annesse  alla facolta'  di medicina e  chirurgia, la
Scuola di specializzazione in "Medicina legale e delle assicurazioni"
cambia denominazione in "Medicina legale".