Art. 2. Categorie di documenti attinenti alla salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese Ai sensi degli articoli 24, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti e documenti relativi a procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici, sono sottratti all'accesso, salvo che per il titolare dell'interesse alla riservatezza, i seguenti documenti: a) documenti sanitari contenenti anamnesi e/o diagnosi (quali certificazioni, referti, documentazioni relative ad esami specialistici), anche se conservati in fascicoli amministrativi o supporti informatici, relativi ad aventi diritto a prestazioni istituzionali, a dipendenti o ad altri soggetti che intrattengano rapporti con l'Istituto, nonche' ad atti, documentazioni e dati che ne riferiscano risultanze e contenuti; b) documenti matricolari concernenti il personale dipendente dell'Istituto, nonche' documenti attinenti a procedimenti disciplinari e penali o concernenti l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente, o riguardanti inchieste ispettive sommarie e formali ovvero indagini ed istruttorie sull'attivita' degli uffici e/o singoli dipendenti su iniziativa dell'amministrazione o a seguito di segnalazioni di privati, di organizzazioni di categorie o sindacali e similari; c) documenti attinenti ai provvedimenti di dispensa dal servizio e di risoluzione del rapporto di impiego fatta eccezione per gli atti adottati successivamente a quelli di dispensa o di risoluzione e non sottratti all'accesso da altre disposizioni; d) documenti relativi al trattamento economico del singolo dipendente, del pensionato, del collaboratore professionale anche esterno avente a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'Istituto nonche' di soggetti esterni all'amministrazione in quanto membri di organi collegiali o di commissioni ivi istituite, la cui conoscibilita' puo' portare alla rivelazione di fatti personali che i suddetti possono avere interesse a mantenere riservati (pignoramenti presso terzi, cessioni di quinto, situazioni familiari, ecc.).