Art. 3. Differimento del diritto di accesso 1. Ai sensi degli articoli 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 e' differito al momento dell'adozione del formale provvedimento di approvazione degli atti, l'accesso agli elaborati di candidati partecipanti a procedimenti concorsuali o selettivi, salvo che per quelli del titolare dell'interesse dopo l'abbinamento degli elaborati con i nominativi dei concorrenti, e i documenti relativi alle selezioni ed al reclutamento del personale, ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorsi e degli organismi preposti alle valutazioni ed alle scelte riguardanti l'avanzamento del personale dipendente, nonche' gli atti di assegnazione e destinazione dei dipendenti e dei vincitori di concorso. 2. E' altresi' differito, salvo che per il titolare dell'interesse alla riservatezza, il diritto all'accesso ai sottoelencati documenti: rapporti alla Procura generale o alle Procure regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilita' amministrative, contabili o penali nonche' atti di proponimento di azione di responsabilita' davanti alle competenti autorita' giudiziarie, fino alla conclusione dei relativi procedimenti davanti alle autorita' giurisdizionali; documenti relativi a gare per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi, la cui conoscenza da parte di terzi possa pregiudicare la sfera della riservatezza dell'impresa in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali fino al momento della comunicazione dell'aggiudicazione, salvi i casi di pubblicita' per legge degli atti infraprocedimentali.