Art. 3.
                 Differimento del diritto di accesso
  1. Ai sensi degli articoli 24,  comma 6, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 ed 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
27  giugno 1992,  n. 352  e' differito  al momento  dell'adozione del
formale  provvedimento di  approvazione  degli  atti, l'accesso  agli
elaborati  di candidati  partecipanti  a  procedimenti concorsuali  o
selettivi,  salvo che  per  quelli del  titolare dell'interesse  dopo
l'abbinamento degli elaborati  con i nominativi dei  concorrenti, e i
documenti relativi  alle selezioni ed al  reclutamento del personale,
ai  lavori  delle  commissioni   giudicatrici  di  concorsi  e  degli
organismi  preposti  alle  valutazioni  ed  alle  scelte  riguardanti
l'avanzamento  del   personale  dipendente,   nonche'  gli   atti  di
assegnazione  e  destinazione  dei  dipendenti  e  dei  vincitori  di
concorso.
  2. E' altresi' differito, salvo  che per il titolare dell'interesse
alla riservatezza, il diritto all'accesso ai sottoelencati documenti:
  rapporti alla Procura  generale o alle Procure  regionali presso la
Corte dei  conti e richieste o  relazioni di dette Procure  ove siano
nominativamente  individuati  soggetti per  i  quali  si appalesa  la
sussistenza  di responsabilita'  amministrative,  contabili o  penali
nonche'  atti di  proponimento di  azione di  responsabilita' davanti
alle  competenti autorita'  giudiziarie,  fino  alla conclusione  dei
relativi procedimenti davanti alle autorita' giurisdizionali;
  documenti  relativi  a  gare   per  l'aggiudicazione  di  lavori  e
forniture di  beni e  servizi, la  cui conoscenza  da parte  di terzi
possa pregiudicare la sfera della riservatezza dell'impresa in ordine
ai   propri  interessi   professionali,  finanziari,   industriali  e
commerciali fino al  momento della comunicazione dell'aggiudicazione,
salvi i casi di pubblicita' per legge degli atti infraprocedimentali.