IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista  la legge  29  ottobre 1991,  n. 358,  recante  norme per  la
ristrutturazione  del  Ministero  delle finanze,  ed  in  particolare
l'art. 7,  comma 11,  che enuclea i  criteri istitutivi  degli uffici
delle entrate;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287,  recante  il  regolamento  degli  uffici  e  del  personale  del
Ministero delle finanze;
  Visto il  decreto del Ministro  delle finanze 21 dicembre  1996, n.
700,  recante  il  regolamento   per  l'individuazione  degli  uffici
dell'amministrazione   finanziaria   di  livello   dirigenziale   non
generale,  nel quale  vengono,  tra l'altro,  individuati gli  uffici
delle entrate e le relative circoscrizioni territoriali;
  Visto il decreto del Ministro delle  finanze 18 giugno 1997, con il
quale sono stati determinati il numero, la circoscrizione territonale
e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare il comma 4
-bis, lettera  e), dell'art.  17, introdotto  dall'art. 13,  comma 1,
della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  il  quale demanda  a  decreti
ministeriali di  natura non regolamentare la  definizione dei compiti
degli uffici dirigenziali di livello non generale;
  Visto l'art. 6, comma 2,  primo periodo, del decreto legislativo n.
29  del  1993,   cosi'  come  modificato  dall'art.   5  del  decreto
legislativo 31 marzo  1998, n. 80, che fa rinvio,  per quanto attiene
all'organizzazione e  alla disciplina  degli uffici statali,  al gia'
citato art. 17, comma 4 -bis, della legge n. 400 del 1988;
  Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29
del 1993, cosi  come sostituito dall'art. 11  del decreto legislativo
31 marzo 1998,  n. 80, che individua tra le  funzioni dei titolari di
uffici  dirigenziali  generali  anche  l'adozione  di  atti  relativi
all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
  Considerato che, in base al  combinato disposto dell'art. 17, comma
4 -bis, della legge n. 400/1988  e dell'art. 16, comma 1, lettera c),
del  decreto legislativo  n. 29/1993,  devono ricomprendersi  tra gli
atti   riguardanti   l'organizzazione   degli   uffici   di   livello
dirigenziale non generale anche quelli volti a definire la competenza
territoriale degli uffici delle entrate;
  Visto il decreto direttoriale 29 luglio 1998, con il quale e' stata
prevista l'attivazione a Perugia di  uno solo dei due previsti uffici
delle  entrate  circoscrizionali,  non essendo  stato  ivi  possibile
reperire immobili dislocati in maniera  tale da consentire di ubicare
i due  uffici in  posizione baricentrica rispetto  al loro  bacino di
utenza;
  Visto il decreto direttoriale 16 dicembre  1998, con il quale si e'
previsto di  istituire, in luogo  del secondo ufficio di  Perugia, un
nuovo ufficio  delle entrate da ubicare  in posizione geograficamente
decentrata rispetto al capoluogo di quella provincia;
  Considerato che l'individuazione della sede del nuovo ufficio delle
entrate deve  essere effettuata  tenendo conto dei  criteri direttivi
fissati dal gia' citato art. 7, comma 11, della legge n. 358/1991, ed
in particolare  del criterio  secondo cui  deve essere  assicurata in
ogni  caso la  maggior possibile  aderenza alle  particolari esigenze
locali;
  Considerato  che le  amministrazioni  comunali di  Gubbio e  Gualdo
Tadino,   cui  compete   la  rappresentanza   delle  esigenze   delle
popolazioni locali, hanno concordemente chiesto che venga istituito a
Gualdo Tadino il nuovo ufficio  delle entrate, rientrando tale scelta
nell'ambito  di  un  piano  piu'  generale  volto  a  realizzare  una
equilibrata dislocazione territoriale delle strutture di gestione dei
servizi pubblici nel comprensorio eugubinogualdese;
  Considerato che, nell'avanzare tale  richiesta, il comune di Gualdo
Tadino si  e' dichiarato disponibile ad  assumere l'onere finanziario
occorrente per il  reperimento di locali idonei ad  ospitare il nuovo
ufficio;
  Ravvisata, quindi,  l'opportunita' di istituire a  Gualdo Tadino un
ufficio delle entrate, con una sezione staccata a Gubbio, sopprimendo
contestualmente il secondo ufficio circoscrizionale di Perugia;
  Considerato che  la circoscrizione  territoriale del  nuovo ufficio
deve ricomprendere, oltre ai comuni  di Gubbio e Gualdo Tadino, anche
quelli ad  essi limitrofi,  e precisamente  i comuni  di Costacciaro,
Pietralunga, Scheggia  e Pascelupo, Fossato  di Vico, Nocera  Umbra e
Sigillo;
  Considerato che i comuni di  Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Nocera
Umbra e  Sigillo ricadono  attualmente nella  competenza territoriale
dell'ufficio delle  entrate di Foligno,  per cui si  rende necessario
rideterminare  la  circoscrizione  di tale  ufficio  scorporandone  i
predetti comuni;
  Considerato che  non sono ipotizzabili per  l'ufficio delle entrate
di Gualdo Tadino  carichi di lavoro di entita' tale  da far rientrare
la  predetta  sede  fra  quelle di  maggiore  rilevanza,  sicche'  le
articolazioni  interne di  quell'ufficio preposte  alla gestione  dei
servizi  al  contribuente  e   allo  svolgimento  delle  funzioni  di
controllo non  possono essere  qualificate come strutture  di livello
dirigenziale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' soppresso  il secondo ufficio circoscrizionale  di Perugia ed
e' contestualmente istituito l'ufficio delle entrate di Gualdo Tadino
con la competenza territoriale  specificata nell'allegata tabella che
costituisce  parte  integrante  del presente  decreto.  E'  parimenti
istituita a Gubbio una sezione staccata dell'ufficio delle entrate di
Gualdo Tadino.
  2. In relazione  a quanto disposto dal comma 1  e' rideterminata la
circoscrizione  dell'ufficio delle  entrate  di  Foligno, cosi'  come
risulta dalla tabella citata nel medesimo comma.
  3. In base al volume dei previsti carichi di lavoro l'ufficio delle
entrate  di  Gualdo  Tadino  non  rientra tra  le  sedi  di  maggiore
rilevanza.  Conseguente, le  articolazioni  interne  di tale  ufficio
preposte alla gestione dei servizi al contribuente e allo svolgimento
delle funzioni  di controllo  non costituiscono strutture  di livello
dirigenziale.
  4. Fino all'attivazione degli uffici delle entrate di Gualdo Tadino
e  Foligno, continuano  ad operare,  con la  loro attuale  competenza
territoriale,  gli uffici  distrettuali delle  imposte dirette  e gli
uffici  del registro  di quelle  sedi nonche'  l'ufficio distrettuale
delle imposte di Gubbio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 maggio 1999
                                        Il direttore generale: Romano