IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 7, comma 11, che enuclea i criteri istitutivi degli uffici delle entrate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze; Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, recante il regolamento per l'individuazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria di livello dirigenziale non generale, nel quale vengono, tra l'altro, individuati gli uffici delle entrate e le relative circoscrizioni territoriali; Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la circoscrizione territonale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare il comma 4 -bis, lettera e), dell'art. 17, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale demanda a decreti ministeriali di natura non regolamentare la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale; Visto l'art. 6, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 29 del 1993, cosi' come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che fa rinvio, per quanto attiene all'organizzazione e alla disciplina degli uffici statali, al gia' citato art. 17, comma 4 -bis, della legge n. 400 del 1988; Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29 del 1993, cosi come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; Considerato che, in base al combinato disposto dell'art. 17, comma 4 -bis, della legge n. 400/1988 e dell'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29/1993, devono ricomprendersi tra gli atti riguardanti l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale anche quelli volti a definire la competenza territoriale degli uffici delle entrate; Visto il decreto direttoriale 29 luglio 1998, con il quale e' stata prevista l'attivazione a Perugia di uno solo dei due previsti uffici delle entrate circoscrizionali, non essendo stato ivi possibile reperire immobili dislocati in maniera tale da consentire di ubicare i due uffici in posizione baricentrica rispetto al loro bacino di utenza; Visto il decreto direttoriale 16 dicembre 1998, con il quale si e' previsto di istituire, in luogo del secondo ufficio di Perugia, un nuovo ufficio delle entrate da ubicare in posizione geograficamente decentrata rispetto al capoluogo di quella provincia; Considerato che l'individuazione della sede del nuovo ufficio delle entrate deve essere effettuata tenendo conto dei criteri direttivi fissati dal gia' citato art. 7, comma 11, della legge n. 358/1991, ed in particolare del criterio secondo cui deve essere assicurata in ogni caso la maggior possibile aderenza alle particolari esigenze locali; Considerato che le amministrazioni comunali di Gubbio e Gualdo Tadino, cui compete la rappresentanza delle esigenze delle popolazioni locali, hanno concordemente chiesto che venga istituito a Gualdo Tadino il nuovo ufficio delle entrate, rientrando tale scelta nell'ambito di un piano piu' generale volto a realizzare una equilibrata dislocazione territoriale delle strutture di gestione dei servizi pubblici nel comprensorio eugubinogualdese; Considerato che, nell'avanzare tale richiesta, il comune di Gualdo Tadino si e' dichiarato disponibile ad assumere l'onere finanziario occorrente per il reperimento di locali idonei ad ospitare il nuovo ufficio; Ravvisata, quindi, l'opportunita' di istituire a Gualdo Tadino un ufficio delle entrate, con una sezione staccata a Gubbio, sopprimendo contestualmente il secondo ufficio circoscrizionale di Perugia; Considerato che la circoscrizione territoriale del nuovo ufficio deve ricomprendere, oltre ai comuni di Gubbio e Gualdo Tadino, anche quelli ad essi limitrofi, e precisamente i comuni di Costacciaro, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Fossato di Vico, Nocera Umbra e Sigillo; Considerato che i comuni di Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Nocera Umbra e Sigillo ricadono attualmente nella competenza territoriale dell'ufficio delle entrate di Foligno, per cui si rende necessario rideterminare la circoscrizione di tale ufficio scorporandone i predetti comuni; Considerato che non sono ipotizzabili per l'ufficio delle entrate di Gualdo Tadino carichi di lavoro di entita' tale da far rientrare la predetta sede fra quelle di maggiore rilevanza, sicche' le articolazioni interne di quell'ufficio preposte alla gestione dei servizi al contribuente e allo svolgimento delle funzioni di controllo non possono essere qualificate come strutture di livello dirigenziale; Decreta: Art. 1. 1. E' soppresso il secondo ufficio circoscrizionale di Perugia ed e' contestualmente istituito l'ufficio delle entrate di Gualdo Tadino con la competenza territoriale specificata nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. E' parimenti istituita a Gubbio una sezione staccata dell'ufficio delle entrate di Gualdo Tadino. 2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 e' rideterminata la circoscrizione dell'ufficio delle entrate di Foligno, cosi' come risulta dalla tabella citata nel medesimo comma. 3. In base al volume dei previsti carichi di lavoro l'ufficio delle entrate di Gualdo Tadino non rientra tra le sedi di maggiore rilevanza. Conseguente, le articolazioni interne di tale ufficio preposte alla gestione dei servizi al contribuente e allo svolgimento delle funzioni di controllo non costituiscono strutture di livello dirigenziale. 4. Fino all'attivazione degli uffici delle entrate di Gualdo Tadino e Foligno, continuano ad operare, con la loro attuale competenza territoriale, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici del registro di quelle sedi nonche' l'ufficio distrettuale delle imposte di Gubbio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 maggio 1999 Il direttore generale: Romano