IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il decreto-legge  25  gennaio 1982,  n.  16, recante  misure
urgenti in  materia di  prestazioni integrative erogate  dal Servizio
sanitario  nazionale, convertito  in  legge,  con modificazioni,  con
legge 25  marzo 1982, n.  98, con  il quale sono  stati disciplinati,
sino  all'approvazione del  Piano sanitario  nazionale, gli  speciali
regimi termali INPS e INAIL;
  Visto  in  particolare,  il  terz'ultimo alinea  della  lettera  a)
dell'art.  1 del  decreto-legge sopra  citato in  forza del  quale il
Ministero della sanita' deve annualmente emanare con proprio decreto,
sentiti  l'INPS   e  l'INAIL,  le  disposizioni   necessarie  per  il
coordinamento dell'attivita' sanitaria e amministrativa ai fini della
erogazione  delle  prestazioni  idrotermali e  di  quelle  economiche
accessorie agli assicurati dei predetti Istituti;
  Visto l'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
  Visti i  propri decreti  del 12  agosto 1992 e  del 27  aprile 1993
concernenti le  patologie che  possono trovare reale  beneficio dalle
cure termali e gli strumenti di controllo per evitare abusi;
  Visto   il  proprio   decreto   del  15   dicembre  1994   recante:
"Modificazioni all'elenco  delle patologie che possono  trovare reale
beneficio dalle cure termali e proroga della sua validita'";
  Visto il  proprio decreto del  20 marzo 1998 recante:  "Proroga del
termine  per la  revisione  dell'elenco delle  patologie che  possono
trovare tale beneficio dalle cure termali";
  Visto il  proprio decreto in  data 10 marzo  1998, con il  quale e'
stata disciplinata la materia relativamente a tale anno;
  Visto  il punto  3C  "Assistenza  specialistica semiresidenziale  e
territoriale", nella parte riferita alle prestazioni idrotermali, del
Piano  sanitario  nazionale  1994-1996,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  dell'11  marzo  1994,  pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 171 del  23 luglio
1994;
  Visto  l'art.  6  del  decreto-legge 20  settembre  1995,  n.  390,
convertito in legge,  con modificazioni, con legge  20 novembre 1995,
n. 490;
  Visto  il  Piano sanitario  nazionale  per  il triennio  1998-2000,
approvato con decreto  del Presidente della Repubblica  del 23 luglio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
201 del 10 dicembre 1998;
  Preso atto del parere  favorevole dell'INPS e dell'INAIL, espresso,
rispettivamente, con lettera prot. n. 140200 del 29 gennaio 1999 e s.
n. del 4 febbraio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai   fini   del   coordinamento   delle   attivita'   sanitaria   e
amministrativa  volte,  ai  sensi   del  quintultimo,  quartultimo  e
terzultimo alinea della  lettera a) dell'art. 1  del decreto-legge 25
gennaio  1982, n.  16, convertito  in legge,  con modificazioni,  con
legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'INPS
e  dell'INAIL  delle  prestazioni  idrotermali  di  competenza  delle
aziende  sanitarie locali,  con oneri  a carico  del Fondo  sanitario
nazionale,  e  delle  prestazioni   economiche  accessorie  a  quelle
idrotermali, di competenza dell'INPS e dell'INAIL, con oneri a carico
delle  competenti gestioni  previdenziali, si  applicano, per  l'anno
1999, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.