Art. 3.
  La  liquidazione   delle  fatture  emesse  dalle   aziende  termali
officiate  della  cura  per  le  prestazioni  idrotermali  rese  agli
assicurati dell'INPS e dell'INAIL  ai sensi degli articoli precedenti
e'  effettuata dall'azienda  sanitaria locale  nel cui  territorio e'
ubicata  l'azienda termale,  sulla scorta  della documentazione  gia'
adottata nei rapporti convenzionali con l'INPS e con l'INAIL.
  La  liquidazione   deve  comprendere  anche  le   prestazioni  rese
dall'azienda termale  su prescrizione  del medico  dello stabilimento
termale effettuata,  ai sensi delle modalita'  vigenti presso l'INPS,
all'atto dell'inizio della cura.