Art. 3.
  Il trasferimento del contributo di cui all'art. 1, in conformita' a
quanto  previsto al  punto 3.1  della  deliberazione del  CIPE del  6
maggio  1998,   n.  42/98,  sara'  effettuato   secondo  le  seguenti
modalita':
  a)  entro  cinque  giorni  dalla  conclusione  della  procedura  di
individuazione  del contraente  ai fini  dell'acquisto delle  "isole"
attrezzate, ciascun comune comunica  al Ministero dell'ambiente ed al
Consorzio CGM l'importo  del costo definitivo, unitario  e totale per
numero  di  "isole", nonche'  il  piano  per la  realizzazione  della
raccolta degli abiti usati, come previsto nel progetto "Quelo";
  b)   Il  Ministero   dell'ambiente,  entro   trenta  giorni   dalla
comunicazione di cui alla lettera a), ridetermina conseguentemente la
misura del  contributo assegnato sulla base  costo definitivo, assume
il relativo impegno, al netto di eventuali cofinanziamenti previsti e
trasferisce  a  ciascun   comune  un'anticipazione  commisurata  alle
effettive disponibilita'  di cassa  dell'amministrazione ed  al costo
definitivo  indicato,  in  misura   comunque  non  superiore  al  20%
dell'impegno definitivo assunto a favore di ciascun comune;
  c) il  saldo del residuo  avverra' a fronte della  comunicazione da
parte di  ciascun comune al  Ministero dell'ambiente ed  al Consorzio
CGM dell'avvenuta  installazione ed  attivazione di tutte  le "isole"
attrezzate acquistate ad  utilizzo del contributo e  di una relazione
che  descriva  la  effettiva  funzionalita' della  rete  di  raccolta
comunale  degli  abiti  usati,  nonche'  della  positiva  valutazione
espressa dal comitato di attuazione, ai sensi del successivo art. 6.
  L'aggiudicazione della gara per l'acquisto delle "isole" attrezzate
di  cui alla  precedente lettera  a) deve  intervenire entro  novanta
giorni dalla notifica del presente  decreto a ciascun comune. Decorso
tale termine, il contributo e' revocato e, ove possibile, riassegnato
ad altri comuni, prioritariamente della stessa regione.