Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Alle Amministrazioni centrali dello
                                  Stato:
                                  Gabinetto  Servizi   di   controllo
                                  interno
                                  Alle amministrazioni autonome
                                  Agli  uffici  centrali del bilancio
                                  presso i Ministeri e le
                                  amministrazioni autonome
                                  All'ufficio di ragioneria presso il
                                  magistrato per il Po
                                  Alle ragionerie  provinciali  dello
                                  Stato
                                  e, per conoscenza
                                  Alla Corte dei conti
                                  All'Autorita'   per   l'informatica
                                  nella pubblica amministrazione
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
 
    1.  La  legge  3  aprile  1997,  n.  94,  recante nuove "Norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio", colloca la
riforma  del  bilancio  dello  Stato  nel  piu'  ampio  contesto   di
rinnovamento    e    razionalizzazione    dell'organizzazione   delle
amministrazioni pubbliche e di semplificazione  e  snellimento  delle
procedure dell'azione amministrativa.
    La   nuova   disciplina   contabile  ha  ricevuto  il  necessario
completamento nel successivo decreto legislativo 7  agosto  1997,  n.
279,  sulla  "Individuazione  delle  unita'  previsionali di base del
bilancio, riordino del sistema di Tesoreria unica e  ristrutturazione
del  rendiconto  generale  dello  Stato", emanato in attuazione della
specifica delega di cui all'art. 5 della medesima legge n. 94.
    Tali   provvedimenti,    oltre    ad    introdurre    innovazioni
nell'impostazione  e  nell'articolazione del bilancio, hanno previsto
la rilevazione  sotto  il  profilo  economico  dei  servizi  e  delle
attivita' prodotte dalle diverse realta' amministrative.
    Considerato  che  al nuovo assetto del bilancio dello Stato si e'
gia' data esecuzione a partire dal 1998, con la  predisposizione  del
bilancio  per  l'anno  2000  va  avviato  anche  il  connesso sistema
contabile di carattere economico.
    A  tale  scopo,   infatti,   oltre   il   tradizionale   bilancio
finanziario,  le amministrazioni centrali dello Stato sono chiamate a
predisporre il budget economico per ciascun centro di costo,  la  cui
definizione  rappresenta  l'impegno  preliminare all'applicazione del
richiamato sistema di contabilita'  analitica.  Tale  innovazione  si
riflette  sul piano contabile e su quello organizzativo, e si integra
con le piu' ampie linee di riforma attuate al fine di  consentire  la
piu'  efficace  allocazione  delle  risorse finanziarie, rendere piu'
efficiente  l'azione  amministrativa,  razionalizzare  i  servizi   e
ridurne i costi di gestione.
    In  attuazione  delle norme di legge (richiamate nella unita Nota
tecnica - parte prima, allegato I), per ciascun  centro  di  costo  -
sulla  base  delle proposte di obiettivi e di programmi da perseguire
formulate dai titolari di uffici dirigenziali generali, o  equiparati
-  deve  essere  definito un budget economico che identifichi i costi
previsti secondo le voci dell'unito piano dei conti  (allegato,  11),
che  classifica  i  costi  medesimi secondo la loro natura. In questa
fase di avvio la previsione dei costi viene richiesta solo al livello
organizzativo di centro di costo: in una seconda fase  potra'  essere
articolata sulle singole funzioni svolte in ogni centro di costo.
    Al  fine  della  predisposizione  dei  budget  per l'anno 2000, i
centri di costo di ciascuna Amministrazione centrale dello Stato sono
identificati  con  i   centri   di   responsabilita'   amministrativa
individuati nel disegno di legge di bilancio per il 2000.
    In  relazione alla configurazione organizzativa corrispondente ai
centri di responsabilita', le Amministrazioni centrali organizzate su
base  dipartimentale  -  qualora   a   tale   assetto   organizzativo
corrisponda  un ufficio diretto da un dirigente generale di livello B
- dovranno riferire i costi alle strutture organizzative  dirette  da
un  dirigente generale di livello C, assunte quali centri di costo di
riferimento.
    2. Per la formulazione dei budget, le Amministrazioni sono tenute
a  conformarsi  alle  indicazioni  contenute  nella  richiamata  Nota
tecnica  -  Parte  seconda,  che  individua  le  prime  regole per la
definizione del budget, compendiate da opportune esemplificazioni ap-
plicative. In proposito si rappresenta che alla suddetta Nota tecnica
e' acclusa un'apposita scheda predisposta per facilitare  la  stesura
dei budget.
    Ciascuna  amministrazione  comunichera'  le previsioni economiche
formulate dai propri centri di costo, ai coesistenti uffici  centrali
del bilancio entro il 16 luglio 1999; i medesimi uffici provvederanno
ad inserirle nei supporti informatici entro il successivo 30 luglio.
    Sulla  base  del  disegno  di legge di bilancio e della I nota di
variazione presentati al Parlamento,  rispettivamente,  entro  il  31
luglio  ed  il  30  settembre  1999, poi, le amministrazioni centrali
provvederanno a comunicare entro il 15 ottobre 1999,  con  la  stessa
procedura,  gli  eventuali  aggiornamenti  dei budget precedentemente
definiti.
    L'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, compiute  le
analisi  e  le valutazioni di competenza, curera' l'armonizzazione ed
il raccordo dei budget economici con il bilancio finanziario, al fine
della presentazione al  Parlamento  di  uno  specifico  documento  di
supporto conoscitivo.
    Nel  corso  dell'iter  parlamentare  del  progetto di bilancio le
amministrazioni procederanno, secondo la  procedura  sopra  indicata,
agli  aggiornamenti  dei budget che si renderanno necessari alla luce
delle successive note di variazioni  presentate  al  Parlamento,  che
saranno rese disponibili per lo scopo.
    Successivamente   all'approvazione   della   legge  di  bilancio,
l'Ispettorato generale per le politiche di  bilancio  provvedera'  ad
inoltrare  alle amministrazioni i budget definiti, per il tramite dei
competenti Uffici  centrali  del  bilancio,  al  fine  di  consentire
l'emanazione  delle  conseguenti direttive ministeriali e la connessa
assegnazione  delle  risorse  (art.3,  comma  1, lett. c), e art. 14,
comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo n. 29/1993, e art.  2,
comma 4-bis, della legge n. 468/1978). Lo stesso Ispettorato curera',
poi,  la  versione definitiva del documento conoscitivo presentato al
Parlamento.
    3.  La  rilevanza  del  nuovo  processo   richiede   la   massima
collaborazione  e la partecipazione di tutte le Amministrazioni dello
Stato che da tale percorso sono per prime interessate al  fine  della
formulazione  dei budget per centri di costo per l'anno 2000. In tale
contesto, e' necessario che le amministrazioni organizzino gli uffici
e  le  procedure  informatiche  per  consentire  il   piu'   efficace
espletamento delle nuove attivita', anche attraverso l'individuazione
- per ciascun centro di costo - dei funzionari da dedicare ai compiti
di acquisizione, rilevazione, monitoraggio e trasmissione dei costi.
                                                   Il Ministro: AMATO