Art. 3. 1. Il compenso spettante al commissario delegato per tutta la durata dell'incarico sara' determinato con successivo decreto del Ministro dell'ambiente. 2. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza il commissario delegato si avvale di un massimo di cinque unita' di personale, dallo stesso individuate con proprio provvedimento, identificati tra i dipendenti di amministrazioni pubbliche. Tale personale e' autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, che sara' retribuito in rapporto all'attivita' effettivamente resa, oltre le indennita' e le spese per missioni. Al personale della struttura commissariale al quale e' conferito l'incarico di direttore dei lavori, ingegnere capo e collaudatore delle opere e' corrisposto, in luogo dell'indennita' di cui sopra, un compenso determinato ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2357, con l'applicazione della riduzione del 50% sulle tariffe professionali. Il commissario delegato puo' conferire l'incarico di responsabile della sicurezza a personale della pubblica amministrazione, attribuendo allo stesso una indennita' speciale mensile commisurata a 70 ore di lavoro straordinario, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza. Per le missioni del personale, richieste e autorizzate dal commissario delegato, e' riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, intendendosi autorizzato anche l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali premi assicurativi in favore del rispettivo personale, che verranno rimborsati dal commissario sulla base di documentate richieste. 3. Per le stesse finalita' il commissario delegato puo', inoltre, avvalersi di un numero massimo di cinque esperti nelle materie tecniche, giuridiche e amministrative, ai quali viene corrisposto un compenso che sara' determinato con decreto del Ministro dell'ambiente. I compensi da corrispondere agli esperti sono erogati dal commissario delegato a valere sulle risorse attribuitegli per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza. 4. Per le attivita' di progettazione il commissario delegato puo' avvalersi di enti pubblici, di enti locali, dei dipartimenti universitari, di altri organismi pubblici specializzati e di societa' a prevalente capitale pubblico. Il compenso da corrispondere per la progettazione sara' pari al compenso calcolato applicando le tabelle A e B previste dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, e successivi aggiornamenti, con l'aumento - in quanto applicabile - previsto dall'art. 2 della stessa legge, ridotto di una percentuale del 50% indicata all'art. 4, comma 12-bis, della legge n. 155/1989. Il corrispettivo da riconoscere per le attivita' di supporto al commissario delegato e' determinato a vacazione ai sensi dell'art. 4 della legge n. 143/1949, aggiornato con decreto ministeriale n. 417/1997, con la detrazione di cui all'art. 4, comma 12-bis, della legge n. 155/1989 e con il limite del 60% per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali applicate. 5. Per le esigenze logistiche e funzionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato puo' avvalersi, mediante convenzione, di personale ACNA in liquidazione. Puo', altresi', avvalersi delle strutture e dei mezzi delle prefetture di Cuneo e Savona, nonche' di quelli delle amministrazioni locali, regionali e del Ministero dell'ambiente. A tali amministrazioni il commissario delegato rimborsa il lavoro straordinario e le missioni nei limiti di cui al comma 2, i costi aggiuntivi sostenuti e documentati previa predeterminazione delle modalita' di calcolo dei costi stessi. 6. L'utilizzazione di personale pubblico anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, e' disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio. Tra le norme procedurali derogate sono comprese l'art. 58, commi 2, 3 e 5, l'art. 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'art. 56 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e l'art. 456, comma 12, del decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, e successive integrazioni e modificazioni.