Art. 3.
  1.  Il compenso  spettante  al commissario  delegato  per tutta  la
durata  dell'incarico sara'  determinato con  successivo decreto  del
Ministro dell'ambiente.
  2. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza
il commissario delegato  si avvale di un massimo di  cinque unita' di
personale,  dallo  stesso   individuate  con  proprio  provvedimento,
identificati  tra i  dipendenti  di  amministrazioni pubbliche.  Tale
personale  e'  autorizzato  ad effettuare  lavoro  straordinario  nel
limite massimo  di 70 ore  mensili, che sara' retribuito  in rapporto
all'attivita' effettivamente resa, oltre le indennita' e le spese per
missioni.  Al personale  della  struttura commissariale  al quale  e'
conferito  l'incarico  di  direttore  dei lavori,  ingegnere  capo  e
collaudatore delle opere e'  corrisposto, in luogo dell'indennita' di
cui sopra, un compenso determinato ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art.
62 del  regio decreto  23 ottobre 1925,  n. 2357,  con l'applicazione
della riduzione  del 50% sulle tariffe  professionali. Il commissario
delegato puo' conferire l'incarico  di responsabile della sicurezza a
personale della pubblica amministrazione, attribuendo allo stesso una
indennita'  speciale   mensile  commisurata   a  70  ore   di  lavoro
straordinario, calcolato sulla base  degli importi orari spettanti in
relazione  alle  qualifiche  di  appartenenza. Per  le  missioni  del
personale,  richieste  e  autorizzate dal  commissario  delegato,  e'
riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di
appartenenza, intendendosi autorizzato anche  l'uso del mezzo proprio
con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata
ai sensi dell'art. 16 del  decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio  1990,  n.  44.   Le  amministrazioni  di  appartenenza  sono
autorizzate  ad  anticipare  e  liquidare, a  carico  dei  pertinenti
capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali premi
assicurativi  in  favore  del   rispettivo  personale,  che  verranno
rimborsati dal commissario sulla base di documentate richieste.
  3. Per le  stesse finalita' il commissario  delegato puo', inoltre,
avvalersi  di  un numero  massimo  di  cinque esperti  nelle  materie
tecniche, giuridiche e amministrative,  ai quali viene corrisposto un
compenso   che   sara'   determinato   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente. I compensi da  corrispondere agli esperti sono erogati
dal commissario delegato a valere  sulle risorse attribuitegli per la
realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.
  4. Per le  attivita' di progettazione il  commissario delegato puo'
avvalersi  di  enti  pubblici,   di  enti  locali,  dei  dipartimenti
universitari, di altri organismi pubblici specializzati e di societa'
a prevalente capitale  pubblico. Il compenso da  corrispondere per la
progettazione sara' pari al  compenso calcolato applicando le tabelle
A  e B  previste  dalla legge  2  marzo 1949,  n.  143, e  successivi
aggiornamenti,  con  l'aumento -  in  quanto  applicabile -  previsto
dall'art. 2  della stessa legge,  ridotto di una percentuale  del 50%
indicata  all'art.  4, comma  12-bis,  della  legge n.  155/1989.  Il
corrispettivo  da  riconoscere  per   le  attivita'  di  supporto  al
commissario delegato e' determinato a  vacazione ai sensi dell'art. 4
della  legge  n. 143/1949,  aggiornato  con  decreto ministeriale  n.
417/1997, con  la detrazione di  cui all'art. 4, comma  12-bis, della
legge  n. 155/1989  e con  il limite  del 60%  per quanto  concerne i
compensi   accessori  e   con  la   predeterminazione  delle   figure
professionali applicate.
  5.  Per   le  esigenze   logistiche  e  funzionali   connesse  alla
realizzazione  degli interventi  di cui  alla presente  ordinanza, il
commissario  delegato   puo'  avvalersi,  mediante   convenzione,  di
personale  ACNA  in  liquidazione. Puo',  altresi',  avvalersi  delle
strutture e dei mezzi delle prefetture  di Cuneo e Savona, nonche' di
quelli  delle  amministrazioni  locali,  regionali  e  del  Ministero
dell'ambiente.  A   tali  amministrazioni  il   commissario  delegato
rimborsa il lavoro  straordinario e le missioni nei limiti  di cui al
comma  2,   i  costi   aggiuntivi  sostenuti  e   documentati  previa
predeterminazione delle modalita' di calcolo dei costi stessi.
  6. L'utilizzazione di personale pubblico anche in organi collegiali
istituiti per l'intervento straordinario,  e' disposta in deroga alle
procedure di comando, di distacco e  di autorizzazione e si svolge in
deroga alle norme ordinarie in materia  di orario di servizio. Tra le
norme procedurali derogate  sono comprese l'art. 58, commi 2,  3 e 5,
l'art. 60 del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, l'art. 56
del testo unico  10 gennaio 1957, n.  3, e l'art. 456,  comma 12, del
decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, e successive integrazioni
e modificazioni.