Art. 10.
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a
integrare  le disponibilita'  finanziarie  poste  a disposizione  del
funzionario delegato di cui all'art.  6 dell'ordinanza n. 2968 datata
1 aprile 1999, sulla base di apposite richieste da parte del medesimo
con onere  a carico  dell'unita' previsionale  di base  6.2.1.2 (cap.
7615) del  centro di  responsabilita' n.  6 dello  stato previsionale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come integrata dall'art.
6 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 31 maggio 1999
                                         Il Ministro: Russo Jervolino