Art. 10. 1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a integrare le disponibilita' finanziarie poste a disposizione del funzionario delegato di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 2968 datata 1 aprile 1999, sulla base di apposite richieste da parte del medesimo con onere a carico dell'unita' previsionale di base 6.2.1.2 (cap. 7615) del centro di responsabilita' n. 6 dello stato previsionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come integrata dall'art. 6 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 maggio 1999 Il Ministro: Russo Jervolino