Art. 3. 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, il comma 2 dell'art. 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2947, del 24 febbraio 1999 e' sostituito dal seguente: "2. Gli edifici utilizzati al momento del sisma per attivita' agricole che non possono essere ricostruiti in sito per motivi igienicosanitari o per motivi indicati al comma 1 possono essere ricostruiti nelle apposite aree individuate dagli strumenti urbanistici generali ovvero nei terreni in disponibilita' dei proprietari che risultino conformi gli strumenti urbanistici stessi".