Art. 3.
  1.  In  relazione a  quanto  previsto  dall'art.  3, comma  3,  del
decreto-legge  13  maggio 1999,  n.  132,  il  comma 2  dell'art.  2,
dell'ordinanza  del Ministro  dell'interno n.  2947, del  24 febbraio
1999  e'  sostituito dal  seguente:  "2.  Gli edifici  utilizzati  al
momento  del sisma  per  attivita' agricole  che  non possono  essere
ricostruiti in sito per motivi igienicosanitari o per motivi indicati
al comma 1 possono essere ricostruiti nelle apposite aree individuate
dagli   strumenti  urbanistici   generali  ovvero   nei  terreni   in
disponibilita' dei  proprietari che risultino conformi  gli strumenti
urbanistici stessi".