IL DIRETTORE GENERALE per l'armonizzazione e la tutela del mercato Visto il paragrafo 5.2.1 dell'allegato II del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, recante attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante il riordino del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1997 sulla determinazione delle zone di gravita' di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, le cui prestazioni sono sensibili alle variazioni dell'accelerazione di gravita', ai fini della corretta taratura dei medesimi in zone diverse da quelle di utilizzazione; Sentito il comitato centrale metrico che nella seduta dell'11 marzo 1999 ha indicato i limiti per i quali i criteri formulati dal WELMEC (european cooperation in legal metrology), nel documento "Gravity zones for weighing instruments", sono conformi a quelli relativi alla suddivisione del territorio nazionale in zone di gravita'; Effettuata la comunicazione alla Commissione europea del presente provvedimento in attuazione di quanto stabilito al punto 4 dell'art. 15 della direttiva 90/384/CEE; Considerata la necessita' di adeguare i criteri per la determinazione delle zone di gravita' di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico a quelli previsti dal WELMEC; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Agli effetti del presente decreto si intendono: a) "per strumenti per pesare", gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico cosi' come definiti all'art. 2, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40, appartenenti alle classi di precisione II, III e IIII, utilizzati nelle applicazioni elencate dall'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517; b) "per strumenti gsensibili" o "strumenti", gli strumenti definiti alla lettera a) precedente, le cui prestazioni sono sensibili alle variazioni dell'accelerazione della gravita'; c) per "valore di g associato ad una zona geografica", il valore dell'accelerazione della gravita' che convenzionalmente si attribuisce a tutti luoghi compresi in tale zona, ai fini della taratura degli strumenti in essi installati; d) per "zona di gravita' di utilizzazione" o "zona di utilizzazione" di uno strumento, la zona geografica del territorio nazionale nel cui solo interno lo strumento puo' essere legalmente utilizzato in quanto tarato secondo il valore di "g" ad essa associato; e) per "n", il numero delle divisioni che uno strumento, ottenuto quale quoziente tra la sua portata massima ed il valore della singola divisione, qualora lo strumento presenti un solo campo di pesatura con divisioni tutte dello stesso valore ponderale. Nel caso di strumento con campi di pesatura plurimi o con unico campo di pesatura costituito da piu' campi parziali, ciascuno caratterizzato da propria divisione, "n" e' il numero delle divisioni rappresentato dal massimo dei quozienti tra la portata massima di ciascun campo di pesatura e la corrispondente divisione.