Art. 3. Zone di gravita' di utilizzazione 1. Il territorio nazionale e' suddiviso nelle zone di gravita' di utilizzazione degli strumenti specificate nell'allegato I del presente decreto. Nello stesso allegato sono, inoltre, fissati per ciascuna zona il valore di "g" ad essa associato, la relativa denominazione codificata ed il valore massimo di "n" per gli strumenti in essa utilizzabili. 2. Ogni strumento utilizzato nel territorio nazionale e' tarato in funzione del valore di "g" associato alla zona di gravita' indicata dallo strumento, determinata secondo l'allegato I. 3. A scelta del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato, gli strumenti della classe di precisione III e IIII possono in alternativa essere tarati con riferimento ad una zona di gravita' che e' determinata, anziche' secondo l'allegato I, nel rispetto dei criteri fissati dall'allegato II, che stabilisce, fra l'altro, le modalita' per il calcolo del valore del relativo "g" associato e la corrispondente denominazione codificata.