Art. 3.
                  Zone di gravita' di utilizzazione
  1. Il territorio  nazionale e' suddiviso nelle zone  di gravita' di
utilizzazione  degli   strumenti  specificate  nell'allegato   I  del
presente decreto.  Nello stesso  allegato sono, inoltre,  fissati per
ciascuna  zona  il valore  di  "g"  ad  essa associato,  la  relativa
denominazione  codificata  ed  il  valore  massimo  di  "n"  per  gli
strumenti in essa utilizzabili.
  2. Ogni strumento utilizzato nel  territorio nazionale e' tarato in
funzione del valore  di "g" associato alla zona  di gravita' indicata
dallo strumento, determinata secondo l'allegato I.
  3. A scelta  del fabbricante o del  suo rappresentante autorizzato,
gli  strumenti della  classe  di  precisione III  e  IIII possono  in
alternativa essere tarati con riferimento ad una zona di gravita' che
e'  determinata,  anziche' secondo  l'allegato  I,  nel rispetto  dei
criteri  fissati dall'allegato  II, che  stabilisce, fra  l'altro, le
modalita' per il  calcolo del valore del relativo "g"  associato e la
corrispondente denominazione codificata.