Art. 4. Indicazione della denominazione della zona di utilizzazione 1. La denominazione codificata della zona di utilizzazione dei singoli strumenti deve essere indicata secondo uno dei sistemi specificati nell'allegato III del presente decreto. 2. L'indicazione puo' tuttavia essere omessa negli strumenti tarati nel luogo di installazione, che presentano le seguenti caratteristiche: a) il trasporto nel luogo di installazione richiede il loro smontaggio; b) per la messa in funzione nel luogo di installazione risultano necessari l'assemblaggio o altre operazioni tecniche di installazione che possono influire sulle loro prestazioni.