Art. 4.
                   Indicazione della denominazione
                     della zona di utilizzazione
  1.  La denominazione  codificata  della zona  di utilizzazione  dei
singoli  strumenti  deve  essere  indicata secondo  uno  dei  sistemi
specificati nell'allegato III del presente decreto.
  2. L'indicazione puo' tuttavia essere omessa negli strumenti tarati
nel   luogo   di   installazione,    che   presentano   le   seguenti
caratteristiche:
  a)  il  trasporto  nel  luogo di  installazione  richiede  il  loro
smontaggio;
  b) per  la messa in  funzione nel luogo di  installazione risultano
necessari l'assemblaggio o altre operazioni tecniche di installazione
che possono influire sulle loro prestazioni.