Art. 5. Controlli metrologici 1. I controlli metrologici degli strumenti si effettuano secondo le prescrizioni specificate nell'allegato IV. 2. Indipendentemente dal riferimento, in occasione della taratura, al sistema delle zone di gravita' dell'allegato I o dell'allegato II, gli errori riscontrati in sede di controllo metrologico nel luogo di effettiva utilizzazione non devono superare quelli massimi tollerati, stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia applicabili. 3. Nei controlli metrologici degli strumenti la non conformita' alle disposizioni del presente decreto deve essere considerata quale difformita' alle disposizioni regolamentari applicabili.