Art. 5.
                        Controlli metrologici
  1. I controlli metrologici degli strumenti si effettuano secondo le
prescrizioni specificate nell'allegato IV.
  2. Indipendentemente dal riferimento,  in occasione della taratura,
al sistema delle zone di gravita' dell'allegato I o dell'allegato II,
gli errori riscontrati in sede  di controllo metrologico nel luogo di
effettiva utilizzazione non devono superare quelli massimi tollerati,
stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia applicabili.
  3.  Nei controlli  metrologici degli  strumenti la  non conformita'
alle disposizioni del presente  decreto deve essere considerata quale
difformita' alle disposizioni regolamentari applicabili.