Art. 6. Protezione dei dispositivi di compensazione e correzione 1. Le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dispositivi di taratura si applicano anche ai dispositivi aventi funzione di compensazione o di correzione della gravita', ivi compresa la funzione relativa all'indicazione della denominazione codificata sul dispositivo indicatore conformemente al comma 1, lettera c), dell'allegato III.