Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Questo termine, per gli strumenti gia' in servizio in tale data, e' prorogato del periodo intercorrente tra una verificazione periodica e la successiva. Roma, 19 maggio 1999 Il direttore generale: Lirosi