Art. 8.
                          Entrata in vigore
  1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2. Questo termine, per gli strumenti gia' in servizio in tale data,
e'  prorogato   del  periodo  intercorrente  tra   una  verificazione
periodica e la successiva.
   Roma, 19 maggio 1999
                                        Il direttore generale: Lirosi