IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il proprio  decreto 5 luglio 1975,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 190  del  18 luglio  1975,  recante modificazioni  alle
istruzioni  ministeriali  20  giugno 1896  relativamente  all'altezza
minima  ed  ai  requisiti   igienicosanitari  principali  dei  locali
d'abitazione;
  Considerato che  le disposizioni  contenute nell'art. 1  del citato
decreto 5 luglio  1975 sono applicate sia alle  nuove costruzioni sia
ai  locali ottenuti  a seguito  di interventi  di ristrutturazione  o
recupero edilizio  di edifici esistenti  e che, non  essendo prevista
alcuna  deroga,  non  e'   possibile  rilasciare  il  certificato  di
abitabilita'  per antiche  abitazioni,  sottoposte  ad interventi  di
ristrutturazione  o   risanamento,  qualora  mantengano   le  altezze
preesistenti, inferiori a quelle regolamentari;
  Rilevato che le maggiori difficolta' di applicazione delle suddette
disposizioni   si   riscontrano   soprattutto   negli   edifici   con
caratteristiche di tipicita', in particolare nell'ambito di comunita'
montane;
  Ritenuto  che   interventi  di  recupero  edilizio   consentono  un
miglioramento  delle condizioni  igienicosanitarie di  abitazioni con
caratteristiche  tipologiche da  conservare a  tutela del  patrimonio
storico architettonico;
  Visto il parere del Consiglio  superiore di sanita', espresso nella
seduta del 27 ottobre 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. All'art. 1 del decreto del Ministro della sanita' 5 luglio 1975,
dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
  "Le  altezze minime  previste  nel primo  e  secondo comma  possono
essere derogate  entro i  limiti gia' esistenti  e documentati  per i
locali  di  abitazione di  edifici  situati  in ambito  di  comunita'
montane  sottoposti   ad  interventi   di  recupero  edilizio   e  di
miglioramento   delle    caratteristiche   igienicosanitarie   quando
l'edificio presenti caratteristiche  tipologiche specifiche del luogo
meritevoli  di conservazione  ed  a condizione  che  la richiesta  di
deroga  sia  accompagnata  da  un progetto  di  ristrutturazione  con
soluzioni  alternative atte  a garantire,  comunque, in  relazione al
numero   degli   occupanti,   idonee   condizioni   igienicosanitarie
dell'alloggio,   ottenibili   prevedendo  una   maggiore   superficie
dell'alloggio  e dei  vani abitabili  ovvero la  possibilita' di  una
adeguata ventilazione naturale favorita  dalla dimensione e tipologia
delle finestre,  dai riscontri  d'aria trasversali e  dall'impiego di
mezzi di ventilazione naturale ausiliaria".