Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, cui si aggiungono le seguenti: a) "potenza nominale di un generatore elettrico" e' la massima potenza ottenibile in un regime continuo che e' riportata nei dati di targa del generatore, come fissati all'atto della messa in servizio o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario; b) "potenza nominale di una centrale di produzione di energia elettrica" e' la somma aritmetica delle potenze nominali dei generatori elettrici della centrale, compresi quelli di riserva, destinati alla produzione di energia elettrica; c) "rete elettrica" e' l'insieme di impianti, linee e stazioni per la movimentazione di energia elettrica e la fornitura dei necessari servizi ausiliari; d) "stazione di trasformazione" e' la parte di una rete costituita dal complesso delle apparecchiature utilizzate per trasferire l'energia elettrica tra reti a tensioni diverse; e) "stazione di smistamento" e' la parte di una rete costituita dal complesso delle apparecchiature utilizzate per ripartire l'energia elettrica tra le linee di una rete ad uno stesso livello di tensione; f) "servizi ausiliari di centrale" e' il complesso dei macchinari e delle apparecchiature necessarie per assicurare il funzionamento in ogni condizione, la supervisione, il comando e la protezione dei macchinari principali costituenti la centrale; g) "nodo della rete" e' il punto di interconnessione di due o piu' linee elettriche; h) "utenza" e' l'impianto elettrico di un utente rifornito direttamente dalla rete di trasmissione nazionale.