Art. 2.
                             Definizioni

1.  Ai  fini  del  presente  decreto valgono le definizioni riportate
all'articolo  2  del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, cui si
aggiungono le seguenti:

a)  "potenza  nominale  di  un  generatore  elettrico"  e' la massima
potenza ottenibile in un regime continuo che e' riportata nei dati di
targa del generatore, come fissati all'atto della messa in servizio o
rideterminati   a  seguito  di  interventi  di  riqualificazione  del
macchinario;

b)  "potenza  nominale  di  una  centrale  di  produzione  di energia
elettrica"   e'  la  somma  aritmetica  delle  potenze  nominali  dei
generatori  elettrici  della  centrale,  compresi  quelli di riserva,
destinati alla produzione di energia elettrica;

c) "rete elettrica" e' l'insieme di impianti, linee e stazioni per la
movimentazione  di  energia  elettrica  e  la fornitura dei necessari
servizi ausiliari;

d)  "stazione  di  trasformazione" e' la parte di una rete costituita
dal   complesso   delle  apparecchiature  utilizzate  per  trasferire
l'energia elettrica tra reti a tensioni diverse;

e)  "stazione  di smistamento" e' la parte di una rete costituita dal
complesso  delle  apparecchiature  utilizzate per ripartire l'energia
elettrica tra le linee di una rete ad uno stesso livello di tensione;

f)  "servizi  ausiliari di centrale" e' il complesso dei macchinari e
delle  apparecchiature  necessarie per assicurare il funzionamento in
ogni  condizione,  la  supervisione,  il  comando e la protezione dei
macchinari principali costituenti la centrale;

g)  "nodo  della  rete" e' il punto di interconnessione di due o piu'
linee elettriche;

h)   "utenza"   e'   l'impianto  elettrico  di  un  utente  rifornito
direttamente dalla rete di trasmissione nazionale.