Art. 3. Determinazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale 1. Alla data di emanazione del presente decreto e per effetto della sua applicazione alle infrastrutture di rete esistenti, la rete elettrica di trasmissione nazionale e' cosi' costituita: a) reti elettriche di tensione nominale uguale o superiore a 220 kV; tali reti o parti di reti sono individuate nell'allegato l; b) reti o parti di reti elettriche aventi tensioni nominali comprese tra 120 e 220 kV che risultano funzionali alla rete elettrica di trasmissione nazionale in quanto rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri: i. linee di trasporto che collegano la parte di rete di cui alla lettera a) a centrali di produzione aventi potenza nominale pari o superiore a 10 MVA, incluse le linee di riserva e quelle necessarie per l'alimentazione dei servizi ausiliari delle medesime centrali, scelte con il criterio della minima distanza dalla rete di trasmissione nazionale; tali linee sono individuate nell'allegato 2; ii. linee di trasporto che sono necessariamente utilizzate in condizioni di manutenzione ordinaria o straordinaria di altre linee della rete elettrica di trasmissione o in situazioni critiche per la sicurezza o di emergenza del sistema elettrico nazionale; tali linee sono individuate nell'allegato 3; iii. reti o parti di reti di interconnessione con l'estero, con esclusione delle linee dirette; tali reti o parti di reti sono individuate nell'allegato 4; c) stazioni di trasformazione e di smistamento che costituiscono nodi delle reti o delle parti di reti individuate alle precedenti lettere a) e b), con esclusione delle stazioni che hanno funzione di interconnessione con reti di distribuzione, con centrali di produzione o con altre utenze; le stazioni che fanno parte della rete di trasmissione nazionale sono elencate nell'allegato 5; d) tutta l'impiantistica necessaria per la corretta conduzione ed esercizio della rete di trasmissione, nazionale, ivi inclusi i posti di teleconduzione; tali posti di teleconduzione sono elencati nell'allegato 6; sono invece esclusi gli impianti che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, devono essere conferiti al gestore della rete di trasmissione nazionale; e) reti o parti di reti di cui alle lettere a), b), c) e d) che risultano attualmente in costruzione o per le quali sono state ottenute le necessarie autorizzazioni; tali reti o parti di reti sono elencate nell'allegato 7. 2. Il gestore della rete di trasmissione nazionale ha facolta' di collocare le opportune apparecchiature di misura dell'energia prodotta ed immessa, da qualunque impianto di produzione, in qualsiasi rete elettrica. 3. Le reti elettriche a tensione superiore a 120 kV non comprese nell'ambito della rete di trasmissione nazionale e non costituenti linea diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono considerate a tutti gli effetti reti di distribuzione, e come tali sono soggette alle norme di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo. 4. Le reti elettriche di proprieta' della Societa' per azioni Ferrovie dello Stato, in ragione della peculiarita' della loro configurazione e del servizio svolto, sono considerate alla stregua di reti interne di utenza. La Societa' per azioni Ferrovie dello Stato e sue aventi causa connettono a tali reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e purche' siano rispettate le regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, fissate dalla Societa' stessa e le deliberazioni emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. 5. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, nell'adottare, sulla base di direttive emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, le regole tecniche in materia di funzionamento delle reti previste all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, fissa i criteri e le modalita' di gestione delle stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale ma ad essa comunque connesse, fatte salve le parti di tali stazioni e le apparecchiature divisibili in esse presenti che siano funzionali esclusivamente all'attivita' di distribuzione o, comunque, prive di legami funzionali con l'attivita' di trasmissione; il gestore fissa altresi' i rapporti intercorrenti con gli altri soggetti interessati e le procedure operative necessarie a garantire la sicurezza e l'affidabilita' del servizio.