Art. 3.
   Determinazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale

1.  Alla  data di emanazione del presente decreto e per effetto della
sua  applicazione  alle  infrastrutture  di  rete  esistenti, la rete
elettrica di trasmissione nazionale e' cosi' costituita:

a)  reti elettriche di tensione nominale uguale o superiore a 220 kV;
tali reti o parti di reti sono individuate nell'allegato l;

b)  reti o parti di reti elettriche aventi tensioni nominali comprese
tra  120  e  220  kV  che risultano funzionali alla rete elettrica di
trasmissione  nazionale  in  quanto  rispondenti  ad  almeno  uno dei
seguenti criteri:

i.  linee  di  trasporto  che  collegano la parte di rete di cui alla
lettera  a)  a  centrali di produzione aventi potenza nominale pari o
superiore  a  10 MVA, incluse le linee di riserva e quelle necessarie
per  l'alimentazione  dei  servizi ausiliari delle medesime centrali,
scelte   con   il  criterio  della  minima  distanza  dalla  rete  di
trasmissione nazionale; tali linee sono individuate nell'allegato 2;

ii.  linee  di  trasporto  che  sono  necessariamente  utilizzate  in
condizioni  di  manutenzione ordinaria o straordinaria di altre linee
della  rete elettrica di trasmissione o in situazioni critiche per la
sicurezza  o di emergenza del sistema elettrico nazionale; tali linee
sono individuate nell'allegato 3;

iii.  reti  o  parti  di  reti  di interconnessione con l'estero, con
esclusione  delle  linee  dirette;  tali  reti  o  parti di reti sono
individuate nell'allegato 4;

c) stazioni di trasformazione e di smistamento che costituiscono nodi
delle  reti o delle parti di reti individuate alle precedenti lettere
a)  e  b),  con  esclusione  delle  stazioni  che  hanno  funzione di
interconnessione   con   reti   di  distribuzione,  con  centrali  di
produzione o con altre utenze; le stazioni che fanno parte della rete
di trasmissione nazionale sono elencate nell'allegato 5;

d)  tutta  l'impiantistica  necessaria  per la corretta conduzione ed
esercizio  della rete di trasmissione, nazionale, ivi inclusi i posti
di   teleconduzione;  tali  posti  di  teleconduzione  sono  elencati
nell'allegato  6;  sono  invece  esclusi  gli  impianti che, ai sensi
dell'articolo  3,  comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79,  devono  essere  conferiti  al gestore della rete di trasmissione
nazionale;

e)  reti  o  parti  di  reti  di cui alle lettere a), b), c) e d) che
risultano  attualmente  in  costruzione  o  per  le  quali sono state
ottenute le necessarie autorizzazioni; tali reti o parti di reti sono
elencate nell'allegato 7.

2.  Il  gestore  della  rete di trasmissione nazionale ha facolta' di
collocare   le   opportune  apparecchiature  di  misura  dell'energia
prodotta   ed  immessa,  da  qualunque  impianto  di  produzione,  in
qualsiasi rete elettrica.

3.  Le  reti  elettriche  a  tensione superiore a 120 kV non comprese
nell'ambito  della  rete  di trasmissione nazionale e non costituenti
linea  diretta  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  16,  del decreto
legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  sono  considerate a tutti gli
effetti  reti  di distribuzione, e come tali sono soggette alle norme
di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo.

4.  Le  reti  elettriche  di  proprieta'  della  Societa'  per azioni
Ferrovie  dello  Stato,  in  ragione  della  peculiarita'  della loro
configurazione  e  del servizio svolto, sono considerate alla stregua
di  reti  interne  di  utenza.  La Societa' per azioni Ferrovie dello
Stato  e sue aventi causa connettono a tali reti tutti i soggetti che
ne   facciano  richiesta,  senza  compromettere  la  continuita'  del
servizio  e purche' siano rispettate le regole tecniche, di carattere
obiettivo  e  non discriminatorio, fissate dalla Societa' stessa e le
deliberazioni emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
in materia di tariffe, contributi ed oneri.

5.  Il  gestore  della rete di trasmissione nazionale, nell'adottare,
sulla   base   di  direttive  emanate  dall'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas, le regole tecniche in materia di funzionamento
delle  reti previste all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo
16  marzo  1999,  n.  79,  fissa i criteri e le modalita' di gestione
delle  stazioni  elettriche  non  comprese nella rete di trasmissione
nazionale  ma ad essa comunque connesse, fatte salve le parti di tali
stazioni  e  le apparecchiature divisibili in esse presenti che siano
funzionali esclusivamente all'attivita' di distribuzione o, comunque,
prive  di  legami  funzionali  con  l'attivita'  di  trasmissione; il
gestore  fissa  altresi'  i  rapporti  intercorrenti  con  gli  altri
soggetti  interessati e le procedure operative necessarie a garantire
la sicurezza e l'affidabilita' del servizio.