IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE; Visto l'art. 6, commi 1 e 7, lettera b), del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Vista la decisione della commissione della comunita' europee n. C (1999) 332 del 17 febbraio 1999 relativa alla non iscrizione del DNOC come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure attivate dal regolamento (CEE) n. 3600/92 della commissione dell'11 dicembre 1992; Ritenuto di attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo un termine per l'eliminazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari immesse in commercio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto dei prodotti fitosanitari contenenti DNOC; Visto l'art. 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Decreta: Art. 1. 1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti DNOC indicate in oggetto sono revocate dalla data di entrata in vigore del presente decreto.